Corso di
Inglese Legale e Traduzione Giuridica (Inglese-Italiano)
Roma, dal 6 Febbraio al 21 Marzo 2009
Programma:
Il corso viene svolto su base collettiva e si articola in 4 moduli, ciascuno di 10 ore - secondo il calendario - durante il fine settimana: il venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e…
L’articolo e’ disponibile nel blog
Decolonizing Architecture è una mostra che si tiene fino al prossimo 4 aprile a Bruxelles presso il Bozar Expo, ma è anche un progetto multidisciplinare che, partendo da teatri di guerra, come i territori occupati, si pone una domanda: come convertire le strutture create a fini bellici per scopi sociali …
Il 15 gennaio è ormai alle porte e con esso l’avvio dei lavori della conferenza sulla Cultura digitale e le politiche dell’innovazione la cui organizzazione ha occupato gran parte degli ultimi giorni (e notti) agli amici dell’Istituto per le politiche dell’innovazione ed a me.
Questa mattina ho ricevuto in Istituto il telegramma con il quale la [...]
Short and Sweet e Getty Images hanno lanciato una sfida: usare le immagini dell’Hulton Archive per creare dei corti attraverso le idee di giovani filmmaker. Un sistema per promuovere un bacino di materiale ricco, disponibile e di materiale estremamente eterogeneo. Altri tre video sono disponibili qui.
(Via Claudio e The Online …
da Repubblica.itIeri le prime avvisaglie, oggi ko. Uffici scollegati. Impossibile accedere ai registri degli indagati e stampare certificati penaliIn tilt il sistema informaticoche collega i tribunali italianiMILANO - Il sistema informatico che collega…
da Repubblica.itSi tratta del figlio del capomandamento della Noce, Raffaele Ganci, stretto alleato di Totò Riina. Il provvedimento è stato emesso il 30 dicembreMafia, annullato il carcere duroper il boss stragista Mimmo GanciPALERMO - I giudici del …
da Tgcom.itVende rene per far causa ad ArmaniOmonimo stilista rivuole suo sito webLuca Armani, omonimo dello stilista Giorgio, fu espropriato cinque anni fa del sito internet Armani.it dalla casa di moda. L’imprenditore di Treviglio, in provincia di Be…
Gordiano Lupi della più nota tra le isole dell’arcipelago caraibico settentrionale ha scritto e tradotto diversi testi (per esempio questo). E ora, per le Edizioni Mediane e con il contributo fotografico di Stefano Pacini, esce Mi Cuba, volume recensito un paio di giorni fa TellusFolio.it:
Cuba non è solo una bella …
Strutture sanitarie più attente alla privacy dei pazienti
Le strutture sanitarie devono essere più attente alla privacy dei pazienti. Nel corso del 2008 l’Autorità per la privacy è intervenuta più volte per tutelare la riservatezza dei pazienti richiamando gli organismi sanitari pubblici e…
L’articolo e’ disponibile nel blog
15 - 16 gennaio
Convegno
Enciclopedia del Diritto: esperienze e prospettive
Accademia dei Lincei - Roma
ore 9.00
Giovedì 15 gennaio e venerdì 16 gennaio 2009, nella prestigiosa sede dell’Accademia dei Lincei a Roma, si svolgerà il convegno “Enciclopedia del Diritto: esperienze e…
L’articolo e’ disponibile nel blog
Svelata la nuova F60 (foto Ferrari Press Office)
da Corriere.itMA IL SITO NON HA NULLA A CHE VEDERE CON QUELLO DELLA CASA DI CUPERTINOEcco il «Google» per i cattoliciPaul Mulhern, che vive a Lourdes, ha creato Cathgoogle, motore di ricerca religiosamente correttoPARIGI – Parte da Lourdes la croci…
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Fermare la guerra a Gaza non è un obiettivo impossibile.
Dobbiamo fare la nostra scelta.
Complici della guerra o costruttori di pace?
Quanti bambini, quante donne, quanti innocenti dovranno essere ancora uccisi prima che qualcuno decida di intervenire e di fermare questo massacro? Quanti morti ci dovranno essere ancora prima che qualcuno abbia il coraggio di dire basta?
Vergogna! Quanto sta accadendo è vergognoso. Vergognoso è il silenzio dell’Italia e del mondo. Vergognosa è l’inazione dei governi europei e del resto del mondo che dovevano impedire questa escalation. Vergognoso è il veto con cui gli Stati Uniti ancora una volta stanno paralizzando le Nazioni Unite. Vergogna!
Niente può giustificare un bagno di sangue. Nessuna teoria dell’autodifesa può farlo. Nessuno può rivendicare il diritto di compiere una simile strage di bambini, giovani, donne e anziani senza subire la condanna della comunità internazionale. Nessuno può arrogarsi il diritto di infliggere una simile punizione collettiva ad un milione e mezzo di persone. Nessuno può permettersi di violare impunemente la Carta delle Nazioni Unite, la legalità e il diritto internazionale dei diritti umani.
Tutto questo è inaccettabile. Inaccettabile è il lancio dei missili di Hamas contro Israele. Inaccettabile è la guerra scatenata da Israele contro Gaza. Inaccettabile è l’assedio israeliano della Striscia di Gaza. Inaccettabile è la continuazione dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi. Inaccettabili sono le minacce di distruzione dello Stato di Israele. Inaccettabili sono le violenze, le umiliazioni e le immense sofferenze quotidiane inflitte ai palestinesi e la costante violazione dei fondamentali diritti umani. Inaccettabile è il nuovo muro costruito sulla terra palestinese. Inaccettabile è il silenzio e l’inazione irresponsabile dell’Onu, dell’Europa e dell’Italia.
La continuazione di questo dramma è una tragedia per tutti. La più lunga della storia moderna. Nessuno può chiamarsi fuori. Siamo tutti coinvolti. Tutti corresponsabili. Questa guerra non sta uccidendo solo centinaia di persone ma anche le nostre coscienze e la nostra umanità. Il nostro silenzio corrode la nostra dignità.
Complici della guerra o costruttori di pace? Dobbiamo fare la nostra scelta. Altre opzioni non ci sono.
Di fronte a queste atrocità, dobbiamo innanzitutto cambiare il modo di pensare. Non ha alcun senso schierarsi con gli uni contro gli altri. Occorre trovare il modo per aiutare gli uni e gli altri ad uscire dalla terrificante spirale di violenza che li sta brutalizzando. Anche la teoria dell’equidistanza è insensata perché nega la verità e falsa la realtà. La vicinanza a tutte le vittime è il modo più giusto di cominciare a costruire la pace in tempo di guerra.
Dobbiamo uscire dalla cultura della guerra. E’ vecchia e fallimentare. Nessuna guerra ha mai messo fine alle guerre. La guerra può raggiungere temporaneamente alcuni obiettivi ma finisce per creare problemi più grandi di quelli che pretende di risolvere. Non c’è nessuna possibilità di risolvere i problemi dei palestinesi, di Israele e del Medio Oriente attraverso l’uso della forza. La via della guerra è stata provata per sessant’anni senza successo. Anche il buon senso suggerisce di tentare una strada completamente nuova.
Dobbiamo pensare e realizzare il Terzo. Non sarà possibile risolvere la questione palestinese o mettere fine alle guerre del Medio Oriente senza l’intervento di un Terzo al di sopra delle parti. Oggi questo Terzo purtroppo non esiste. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu è ancora paralizzato dal veto degli Stati Uniti. I governi europei sono divisi e incapaci di sviluppare una politica estera comune. Ma questa realtà non è immutabile. Esserne consapevoli deve spingerci a lavorare con ancora maggiore determinazione per pensare e realizzare il Terzo di cui abbiamo urgente bisogno.
Fermare la guerra non è un obiettivo impossibile. Le Nazioni Unite devono cambiare, imporre l’immediato cessate il fuoco, soccorrere e proteggere la popolazione intrappolata nella Striscia di Gaza. L’Europa deve agire con decisione e coerenza per fermare questa inutile strage e ridare finalmente la parola ad una politica nuova. Non può permettersi di sostenere una delle due parti. Deve avere un autentico ruolo conciliatore.
La guerra deve essere fermata ora. Non c’è più tempo per la vecchia politica, per la retorica, per gli appelli vuoti e inconcludenti. E’ venuto il tempo di un impegno forte, autorevole e coraggioso dell’Italia, della comunità internazionale e di tutti i costruttori di pace per mettere definitivamente fine a questa e a tutte le altre guerre del Medio Oriente. Senza dimenticare il resto del mondo. Per questo, dobbiamo fare la nostra scelta.
Giovani, donne, uomini, gruppi, associazioni, sindacati, enti locali, media, scuole, parrocchie, chiese, forze politiche: “a ciascuno di fare qualcosa!”
Perugia, 6 gennaio 2009
Tavola della Pace, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, Acli, Agesci, Arci, Articolo 21, Cgil, Pax Christi, Libera - Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, Legambiente, Associazione delle Ong italiane, Beati i Costruttori di pace, Emmaus Italia, CNCA, Gruppo Abele, Cipsi, Banca Etica, Volontari nel Mondo Focsiv, Centro per la pace Forlì/Cesena, Lega per i diritti e la liberazione dei popoli (prime adesioni, 6 gennaio 2009)
Le adesioni vanno indirizzate alla Tavola della pace
via della viola, 1 (06100) Perugia 075.5736890 - Fax 075.5739337 segreteria@perlapace.it - www.perlapace.it
Processo alla Rete è una blog anthology nella quale attraverso post ed articoli pubblicati negli ultimi anni racconta del processo che consapevolmente o inconsapevolmente si sta celebrando contro la Rete intesa non già come infrastruttura globale di comunicazione ma, piuttosto, come modo nuovo di approccio alla cultura, al diritto, alle relazioni sociali ed alla politica.
Il [...]
Paolo Biondani racconta sul settimanale L’Espresso la storia dei cattivi maestri neri:
Sull’onda nera si allungano vecchie ombre di cattivi maestri. Da anni in Italia sta crescendo una nuova generazione di estremisti di destra. Dal Lazio alla Lombardia, dal Sud al Nord-est, centinaia di giovanissimi scoprono la politica attraverso gruppi e …
1/ Alle 14,30 in diretta Reggiana-Cesena su RadioErre 95fm. Stay tuned!2/ Sono felice perché mercoledì la famiglia si riunirà a tavola dopo mesi e mesi… Ok, mancherà qualcuno, ma ci sarà un gradito ritorno.3/ La regina di via Aristotele ha dato …
Madrid, 19 y 20 de Enero de 2009
Centro de Estudios Constitucionales
Plaza de la Marina Española, 9
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Sociedad Internacional de Defensa Social
Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional
de la Universidad de Castilla-La Mancha
Lunes, 19 de Enero 2009, 9. 00 h
Inauguración
María Teresa Fernández de la Vega
Vicepresidenta Primera del Gobierno
Paloma Biglino
Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Luis Arroyo Zapatero
Presidente de la Sociedad Internacional de Defensa SocialConfe rencia inaugu ral
CONFERENCIA INAUGURAL
Preside:
Álvaro Cuesta
Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
Ulrich Sieber
Director del Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional y Extranjero
en Friburgo i. Br.
El futuro del Derecho penal europeo:
Un nuevo enfoque sobre los objetivos y
modelos de los sistemas penales europeos
Retos del Derecho penal internacional (I)
Preside:
Jorge Domecq
Director General para los asuntos de Naciones Unidas
Asuntos globales y Derechos humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores
1.
La pena de muerte: Entre la abolición en Europa y
la moratoria en el mundo
Stefano Manacorda
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Nápoles II
2.
Contratistas militares privados
Jessica Almqvist
Investigadora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid
3.
Nuevas figuras de la piratería
Concepción Escobar Hernández
Jefa de la Asesoría Jurídica Internacional y Cooperación del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Retos del Derecho penal internacional (II)
Preside:
José Jiménez Villarejo
Ex-Presidente de las Salas Penal y Militar del Tribunal Supremo
1.
“Robo de identidad”:
Del fraude económico a las migraciones clandestinas
Adán Nieto Martín
Profesor titular de Derecho Penal y
Subdirector del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional (UCLM)
2.
Revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional y
el delito de agresión
Antonio Remiro Brotons
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid
3.
Violación como arma de guerra
Alicia Gil Gil
Profesora Titular de Derecho Penal (UNED)
Arquitectura judicial y policial en Europa
Preside:
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal, Universidad Pablo de Olavide
1.
El TEDH como garante de los derechos
fundamentales en materia penal
Luis María Díez Picazo
Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Constitucional (UCLM)
2.
La labor del TJCE en el reconocimiento de principios penales.
Especial referencia al principio de ne bis in idem
Dámaso Ruiz Jarabo Colomer
Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
3.
Seis años de Eurojust
Juan Antonio García Jabaloy
Miembro Nacional de Eurojust, La Haya
4.
Europol y el desarrollo de un modelo de policía europea
Raquel Castillejo Manzanares
Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad de La Coruña
18:00 h. Fin de la jornada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da D.C., nata il …, avverso la sentenza del 16/10/2007 della Corte d’Appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essere il delitto di lesioni colpose, così modificato l’originario capo di imputazione,
estinto per prescrizione;
Udito il difensore dell’imputata Avvocato R.V., che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
D. C. veniva accusata del tentato omicidio di D. L. perché, pur essendo consapevole di essere affetta da sindrome di HIV, aveva avuto con la parte lesa rapporti sessuali non protetti dal 1995 al 2000 trasmettendogli il virus. Il GUP presso il Tribunale di Ferrara , all’esito del rito abbreviato, qualificava il fatto come lesioni volontarie gravissime, essendo ravvisabile nella condotta dell’imputata il dolo eventuale, e, concesse le attenuanti generiche per la incensuratezza, ritenute però minusvalenti, condannava la D., con la diminuente del rito, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, con riconoscimento di provvisionale, subiti dalla parte lesa costituitasi parte civile.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 16 ottobre 2007, riepilogata la vicenda e posto in evidenza che la donna era ben consapevole della malattia che le era stata diagnosticata nel 1991, riteneva che nella condotta fosse ravvisabile il dolo eventuale e non la colpa cosciente e rigettate tutte le istanze difensive, comprese quelle concernenti il trattamento sanzionatorio, confermava la decisione di primo grado.
Con il ricorso per cassazione D. C., illustrata la vicenda processuale, deduceva i seguenti motivi di impugnazione: 1) la violazione di legge e precisamente degli articoli 192 c.p.p. e 40 c.p. perché mancava la prova che la sieropositività contratta dal D. fosse stata prodotta dai rapporti sessuali non protetti consumati con la D., avendo la parte lesa una ricca vita di relazione al femminile e spettando alla pubblica accusa fornire la prova del nesso di causalità tra la condotta della ricorrente e l’evento; 2) La violazione degli articoli 192 c.p.p. e 42, 43 e 47 c.p. ed il vizio di motivazione sul punto perché la D. aveva rimosso la sua condizione e sentendosi bene non riteneva di essere malata e non conosceva i rischi di possibile trasmissione del virus, non essendo, pertanto, ravvisabile il dolo eventuale, ma potendosi intravedere la colpa cosciente, dovendosi escludere il dolo quando il reo agisca rappresentandosi la possibilità del verificarsi di un fatto di reato, sperando e desiderando però che ciò non avvenga; la ricorrente richiamava alcuni precedenti specifici; 3) La violazione degli articoli 62 bis e 69 c.p. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione; 4) L’annullamento delle statuizioni civili conseguente all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da D. C. non sono fondati. Il primo motivo di impugnazione è, in effetti, ai limiti della ammissibilità perché la ricorrente più che contestare la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale sembra censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di secondo grado. I giudici del merito hanno, invece, con precisione e con motivazione non censurabile in punto legittimità perché congrua e non manifestamente illogica, chiarito che dal 1995 al 2001 la D. ed il D. ebbero una relazione sentimentale che era caratterizzata da continuità di rapporti sessuali, anche se i due non ebbero mai una stabile convivenza. Inoltre i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno escluso che vi fossero elementi per ritenere che il D. durante tale periodo avesse avuto rapporti sessuali con altre donne, esperienze diverse che, invece, la donna aveva avuto. Sulla scorta di tali considerazioni e della osservazione che pacificamente la D. era sieropositiva dal 1991, mentre il D. ancora nel 1997, quando si sottopose una prima volta al test, non aveva alcun segno di sieropositività, i giudici del merito hanno ragionevolmente stabilito che tra la condotta della D. e le gravi lesioni subite dal D. sussistesse il nesso di causalità richiesto dagli articoli 40 e 41 c.p.. Nessun problema è stato posto dalla ricorrente in ordine alla qualificazione della sindrome da HIV come ipotesi di lesioni gravissime. Il motivo è, pertanto, come già osservato, infondato.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione concernente la ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato, ovvero del dolo eventuale. Molto si è discusso in giurisprudenza ed in dottrina in ordine alla differenza esistente tra l’ipotesi del dolo eventuale e quella della colpa cosciente, anche con riferimento ad ipotesi come quella in discussione, e si è pervenuti spesso a conclusioni differenti, anche se non del tutto divergenti. Senza alcuna pretesa di completezza, va detto, in estrema sintesi, che il criterio distintivo di gran lunga prevalente si fonda sul cosiddetto criterio della accettazione del rischio; si sarebbe, quindi, in presenza di dolo eventuale quando l’agente, pur non volendo l’evento, accetta il rischio che si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo, mentre risponderebbe a titolo di colpa aggravata - colpa cosciente - l’agente che, pur rappresentandosi l’evento come possibile risultato della sua condotta, agisca nella ragionevole speranza che esso non si verifichi (per una disamina dei vari orientamenti in materia vedi Cass. Sez. I penale, 14 giugno 2001, n. 30425, rv 30425, che in ogni caso alla fine ravvisa, in una ipotesi simile a quella in discussione, la colpa cosciente). Accanto a numerose pronunce che fondano la sussistenza del dolo eventuale (vedi ad esempio Cass., Sez. IV penale, 20 dicembre 1996, n. 11024; Cass., Sez. I penale, 3 giugno 1993, Piga, n. 7382; Cass. Sez. V penale, 17 ottobre 1986, Asquino, 13274), ritenuto, come già rilevato, anche dalla decisione impugnata, sul criterio della accettazione del rischio, ve ne sono altre che maggiormente pongono l’accento sul concetto di prevedibilità dell’evento, nel senso che sarebbe ravvisabile il dolo eventuale nel caso in cui il verificarsi dell’evento si presenti come concretamente possibile, mentre si verserebbe in ipotesi di colpa cosciente allorché la verificabilità dell’evento costituisca una mera ipotesi astratta (vedi ad esempio Cass., Sez. I penale, 8 novembre 1995, Piccolo, n. 832; Cass., Sez. I penale, 21 aprile 1994, Giordano, n. 4583).
A ben vedere, però, le due tesi principali in materia - ve ne sono altre, invero, che appaiono, però, di minor rilievo - non si contraddicono del tutto perché è del tutto evidente che l’accettazione del rischio che l’evento si verifichi da parte dell’agente sarà in concreto ravvisabile quando il verificarsi dell’evento si presenti come concretamente possibile, ed anzi altamente probabile. Si vuol dire cioè che soltanto quando l’evento sia in concreto possibile e, quindi, prevedibile, si può avere un elemento di prova che consenta di ritenere, in presenza anche di ulteriori elementi, che l’agente non solo si sia concretamente rappresentato il rischio del verificarsi dell’evento, ma che lo abbia accettato, nel senso che si è determinato ad agire anche a costo di cagionare detto evento. In caso contrario, quando l’evento sia soltanto astrattamente verificabile e non sia concretamente prevedibile, appare ben difficile ascrivere lo stesso alla volizione dell’agente, sia pure sotto il profilo della accettazione del rischio, non essendo la verificabilità dell’evento percepita dalla coscienza dell’agente come concretamente realizzabile; in siffatte ipotesi il verificarsi dell’evento sembra, invero, il frutto di una condotta trascurata e avventata, e, perciò, imprudente ed ascrivibile, pertanto, alla categoria della colpa cosciente. I criteri distintivi tra le due differenti ipotesi di elemento psicologico da quanto detto appaiono in astratto, nonostante alcune oscillazioni della giurisprudenza, abbastanza chiari, ma è indubbio che nella pratica vi possono essere serie difficoltà nell’ascrivere all’una o all’altra forma di elemento soggettivo la concreta condotta posta in essere dall’agente.
Appare, pertanto, necessaria, per individuare il preciso discrimine tra le due forme di elemento psicologico, una analisi approfondita della condotta dell’agente, nel contesto delle circostanze del caso concreto (così Cass., Sez. I penale, 28 gennaio 1991, Caporaso, n. 5527), in quanto, al fine di comprendere l’effettivo atteggiarsi della volontà dell’agente, occorre verificare, per ritenere, ad esempio, il dolo eventuale, l’esistenza nell’agente di un atteggiamento psicologico che riconduca l’evento nella sfera di volizione, come quando, ad esempio, egli si rappresenti l’evento come concretamente probabile e tuttavia egli agisca, accettando il rischio del suo verificarsi (SS.UU. penali 6 dicembre 1991, Casu, n. 3428). Sulla scorta delle brevi considerazioni svolte e dei principi enunciati è agevole risolvere le questioni poste con il secondo motivo di ricorso.
I Giudici del merito hanno, invero, fatto buon governo dei principi indicati ed hanno ragionevolmente concluso per la sussistenza in capo alla D. del dolo eventuale sulla base di alcune considerazioni di fatto che consentono di ritenere che la donna fosse perfettamente a conoscenza del male dal quale era affetta, che fosse altresì consapevole della concreta possibilità di trasmettere il male al proprio compagno con il protrarsi della relazione sessuale e che non potesse avere dubbi in ordine al possibile, ed anzi, probabile, esito letale della infezione da HIV. La Corte di merito ha, infatti, spiegato che la D. era ben consapevole di essere affetta sin dal 1991 dalla sindrome di HIV come testimoniato dai numerosi documenti clinici in atti. Conosceva la pericolosità del male, tanto è vero che si sottopose negli anni ad ulteriori controlli, anche se poi rifiutò di sottoporsi alle cure del caso. Sapeva anche che la sieropositività poteva avere esito letale dal momento che il marito morì di AIDS nel 1991.
È fuori contestazione, pertanto, che la donna si sia rappresentata la concreta possibilità di trasmettere il virus al suo partner e ciò non solo perché, come ha osservato la Corte territoriale, i mass media, da tempo hanno svolto, e continuano a svolgere, campagne per illustrare i rischi della grave infezione ed i pericoli di alcuni comportamenti sessuali, invitando la popolazione a prevenire il rischio con rapporti sessuali protetti, ma specialmente perché la consapevolezza del rischio derivava dalla concreta e drammatica esperienza di vita della donna, come sopra descritta. È vero che vi possono essere fenomeni di rimozione psicologica quando si versi in condizioni di difficoltà e di pericolo, ma francamente non appare credibile che si rimuovano eventi destinati a restare fortemente impressi nella mente delle persone quali la morte del proprio coniuge - circostanza che si desume dallo stesso ricorso - e la scoperta di essere ammalati della stessa grave malattia che ha condotto alla scomparsa del marito. In ogni caso siffatta opera di rimozione è puramente affermata dalla ricorrente, non emergendo nulla sul punto dalle motivazioni delle due sentenze di merito. Ebbene nonostante la consapevolezza indicata la D. ritenne di intrattenere una lunga relazione sessuale con il D. - dal 1995 al 2001 - senza avvertirlo dei pericoli ai quali si esponeva e senza adottare le opportune e necessarie protezioni nei rapporti sessuali.
Non vi è alcun dubbio allora che la donna abbia agito essendo perfettamente consapevole del concreto rischio di infezione al quale esponeva il suo compagno - evento non solo concretamente possibile, ma altamente probabile con il protrarsi dei rapporti sessuali - ed accettando il rischio del verificarsi dell’evento, alla fine davvero verificatosi. In conclusione il ragionamento dei giudici di merito, che hanno ritenuto sussistente nella fattispecie il dolo eventuale, appare del tutto corretto e non censurabile sotto il profilo della legittimità. Di merito è il terzo motivo di impugnazione perché i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno riconosciuto alla D. le attenuanti generiche per la sua incensuratezza, ma, poi, nel formulare il giudizio di comparazione, caratterizzato da ampia discrezionalità dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione, hanno ritenuto che dette attenuanti fossero minusvalenti rispetto alle aggravanti per la particolare gravità delle stesse e per la gravità della condotta della ricorrente, con esplicito riferimento, quindi, ai criteri di cui all’articolo 133 c.p..
Si tratta di valutazioni di merito che, per essere sorrette da una motivazione immune da vizi logici, non appare censurabile in questa sede di legittimità. Naturalmente il rigetto dei primi due motivi di impugnazione comporta la infondatezza anche del quarto motivo di impugnazione concernente le statuizioni civili, che trovano il loro fondamento proprio nella affermazione della responsabilità penale della ricorrente , ritenuta legittima in questa sede. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2008.
fonte: www.penale.it
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2008
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Il programma nella versione aggiornata (e quasi definitiva) della conferenza che si terrà a Roma il prossimo 15 gennaio. A sinistra il video di lancio dell’evento.L’organizzazione dell’evento mi ha completamente assorbito ed è per questo che, nelle ultime settimane, sono stato un pò latitante. Vi chiedo scusa e vi do appuntamento al 15 o [...]