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Archivo: April, 2009

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Sorpresa di Pasqua: Hadopi non c’è più!

Le uova di pasqua dei cittadini francesi si sono schiuse anzitempo ed hanno regalato a questi ultimi la più bella delle sorprese: con un gesto di orgoglio e di rispetto della democrazia di rara intensità il Parlamento francese non se l’è sentita di varare definitivamente la legge Hadopi e l’ha bocciata, dando, così ragione a [...]

Pubblicato il decreto che regolamenta l’uso del bollino SIAE

Pubblicato il decreto che regolamenta l’uso del bollino SIAE
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2009, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n.31 che stabilisce l’obbligatorietà del contrassegno SIAE da apporre sui supporti…

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Archivi giornalistici on-line a prova di privacy

Archivi giornalistici on-line a prova di privacy
Da oggi sarà più facile tutelare la privacy dei cittadini messa a repentaglio dai motori di ricerca, preservando comunque l’integrità storica e la piena fruibilità degli archivi dei giornali messi on line.
 
Il Garante per la protezione…

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Segnali per chi vive in Cina 2


Terremoto in Abruzzo: Solo in italia si può essere così…

Mentre le famiglie abruzzesi piangono i parenti ed amici morti, mentre 25000 vagano da una tenda all’altra disperati per le loro case e cose perse, ecco cosa succede sulla nostra tv di stato….
SENZA COMMENTI

Aiuto per terremoto in Abruzzo

Le Segreterie Nazionali CGIL – CISL –UIL esprimono dolore e cordoglio per le vittime del catastrofico sisma che ha colpito la regione Abruzzo e hanno deciso di assumere una iniziativa congiunta di aiuto alle popolazioni delle zone terremotate che sia efficace e tempestiva.

In analogia con gli interventi concordati in occasione di altre calamità naturali, CGIL – CISL – UIL prenderanno contatto con le Associazioni datoriali per favorire la raccolta della sottoscrizione volontaria di 1 ora di lavoro tramite apposita delega attiva da parte delle lavoratrici e dei lavoratori con la quale verrà autorizzata la trattenuta sulla prima busta paga utile e per sollecitare i datori di lavoro ad assumere analoga iniziativa di raccolta dei fondi.

A tale fine CGIL – CISL –UIL hanno aperto il conto corrente bancario n. 12.000 intestato

“CGIL CISL UIL terremoto Abruzzo 2009”
presso UGF Banca, filiale 157 Roma ,
con codice IBAN IT23W0312705011CC1570012000,

sul quale far confluire la raccolta, che costituirà un fondo da utilizzare per affrontare i gravi problemi relativi alla ricostruzione.

Roma, 7 aprile 2009

ISCOS Marche

Contrassegno SIAE: a volte ritornano.

La notizia era nell’aria ormai da parecchio e c’era da scommettere che prima o poi lo avrebbero fatto.
In un comunicato stampa di ieri la SIAE ha annunciato che è stato appena pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo DPCM che detta le modalità per l’apposizione del famigerato bollino e che, per questa via - o questa [...]

Silenzio


…aussi en Italie.

Il titolo del post, segue quello del post di ieri e del mio articolo di oggi su Punto Informatico…
Navigando tra gli articoli della stampa francese relativi all’approvazione della legge Sarkozy-Olivennes, infatti, mi sono imbattuto in questa inquietante notizia de Le Figaro secondo la quale il 20 gennaio scorso il Ministro dei beni e delle attività [...]

Corte di Cassazzione, 10 luglio 2008, n. 36364: detenzione,cessione materiale pedopornografico

Corte di Cassazione, 10.07.2008, n. 36364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Angelo Maria - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
difensore di XXX
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 21 novembre
del 2007;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D’Angelo, il
quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:

Fatto
La corte d’appello di Lecce, con sentenza del 21 novembre del 2007, confermava quella resa dal tribunale della medesima città il 26/1/2007, con cui XXX era stato dichiarato colpevole dei reati di cui all’art. 81 c.p., art. 600 ter c.p., comma 4 e art. 600 quater c.p., così scissa e riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 600 ter c.p., comma 3 e, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed Euro 7.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata l’ispettore C.A., su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, aveva iniziato un’attività sotto copertura con l’utilizzo del nick-name “(OMISSIS)”. In tale veste il (OMISSIS) aveva intercettato uno scambio di materiale pedopornografico tra “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, accertando che “(OMISSIS)” era riferibile all’utenza telefonica (OMISSIS) intestata a T.R., compagna dell’attuale ricorrente, ed attiva nell’ambito della sede del patronato ACLI di (OMISSIS) con abbonamento alla società (OMISSIS) sottoscritto da XXX mentre “(OMISSIS)” corrispondeva all’utenza telefonica intestata a P.A.. L’ispettore, scambiando per quindici giorni materiale pedopornografico con gli utenti del canale, aveva individuato numerosi indirizzi di IP tra cui quello in uso al D. P..
Il predetto si era difeso sostenendo di non avere avuto la consapevolezza di detenere nel proprio computer materiale pedopornografico, anzi appena si era accorto della presenza di tale materiale aveva segnalato la circostanza ai carabinieri.
Tanto premesso in fatto, la corte a fondamento del proprio assunto osservava che il computer dove erano state rinvenute le immagini pedopornografiche era usato solo dall’imputato,che l’utente ” (OMISSIS)” per scambiare materiale pedopornografico con “(OMISSIS)” si era avvalso di quel computer; che per mezzo della consulenza disposta dal pubblico ministero si era accertato che con esso erano stati inviati diversi messaggi di posta elettronica con allegati i files contenenti immagini pedopornografiche; che le immagini pedopornografiche erano state archiviate in una cartella salvata sul disco rigido e denominata “Da Masterizzare/Vietate”; che ulteriori riscontri si desumevano dall’esito positivo della perquisizione presso il patronato “Acli” nel corso della quale sull’hard disk del computer del prevenuto erano stati rinvenuti numerosi files contenenti immagini pedopornografiche nonchè dalla perquisizione nell’abitazione patema dove era stato trovato materiale pornografico.
Osservava infine che la denuncia sporta ai carabinieri, con cui peraltro il prevenuto si era limitato a segnalare l’invio di materiale pubblicitario, rappresentava un tentativo di salvataggio posto in essere quando le indagini erano state già da tempo avviate ed era stato individuata la persona che usava il nick name ” (OMISSIS)”, certamente in contatto con il D.P..
Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore deducendo:
la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente dopo avere premesso che dalle indagini non era emersa la sussistenza di una condotta divulgativa, ma la mera cessione a terzi in una singola occasione di materiale pedopornografico, assume che la corte non aveva preso in considerazione il dato certo costituito dalla denuncia da lui sporta ai carabinieri in epoca non sospetta nonchè la circostanza che il computer si trovava in un luogo aperto al pubblico per cui chiunque avrebbe potuto usarlo; precisa altresì che il rinvenimento del materiale pornografico lecito nell’abitazione paterna non poteva costituire riscontro alla consapevole detenzione di foto pedopornografiche; la violazione delle norme incriminatici nonchè mancanza di motivazione sul punto, per avere i giudici del merito ritenuto, senza adeguata motivazione, configurabile il concorso tra il delitto di cui all’art. 600 ter c.p., comma 4 e quello di cui all’art. 600 quater c.p..
Diritto
Il primo motivo è inammissibile perchè sotto l’apparente deduzione del vizio d’illogicità e contraddittorietà della motivazione in realtà si censura l’apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, la cui motivazione non presenta alcuna illogicità o contraddizione. Anzitutto non è vero che i giudici del merito non abbiano valutato la segnalazione da lui fatta ai carabinieri, ma al contrario l’hanno ritenuta ininfluente perchè costituiva una manovra difensiva posta in essere dall’indagato quando aveva avuto il sospetto di essere stato individuato. Non è altresì vero che ai fini dell’affermazione della responsabilità si sia attribuita decisiva rilevanza al rinvenimento di materiale pornografico, non vietato, nell’abitazione patema. La responsabilità è stata affermata sulla base di altri elementi di inequivoco valore indiziante ed in particolare sulle seguenti circostanze: a) il computer utilizzato per la cessione era di sua proprietà; b) il contratto per il collegamento attivato attraverso il provider “(OMISSIS)” utilizzato per la navigazione in internet e per lo scambio di immagini era a lui intestato, c) l’indirizzo di posta elettronica utilizzato era a lui intestato; d) sul disco rigido del suo computer erano state rinvenute alcune cartelle dove erano state archiviate le immagini pedopornografiche; e) al momento della perquisizione il ricorrente aveva dimostrato di essere a conoscenza della detenzione del materiale pedopornografico, tanto è vero che aveva offerto agli inquirenti un CD contenente immagini vietate.
Il secondo motivo è invece fondato.
Il pubblico ministero aveva contestato al prevenuto il reato di cui all’art. 81 c.p., art. 600 ter c.p., comma 3 perchè, in concorso con T.R., poi prosciolta, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, per via telematica aveva distribuito e divulgato materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori nonchè per avere divulgato notizie e informazioni finalizzate all’adescamento o sfruttamento sessuale dei minori di anni 18.
Il tribunale ha escluso la divulgazione e scindendo l’originaria imputazione ha ritenuto configurabile il reato di cessione di cui al cit. art. comma 4 in concorso con la detenzione di cui all’art. 600 quater c.p. relativamente ai files archiviati sul disco rigido ed a quelli rinvenuti sul CD. Non risulta se i files salvati ed archiviati siano gli stessi in precedenza ceduti perchè la circostanza non è stata chiarita dal tribunale e peraltro non ha decisiva importanza ai fini della questione ora in esame ossia ai fini della configurabilità del concorso tra i due reati perchè si è comunque accertato che il prevenuto non si limitava a detenere le immagini pedopornografiche che si era procurato ma era anche solito cederle.
Orbene, la presenza di una clausola di riserva espressa risolve il problema del concorso tra i due reati anzidetti in favore della tendenziale configurabilità del solo reato di cui all’art. 600 ter c.p.: nel caso in esame a favore dell’ipotesi di cui all’art. 600 ter c.p., comma 4. Ciò vale ovviamente per i casi in cui si possa riscontrare un identità di fatto tipizzato tale da determinare un conflitto apparente di norme risolvibile appunto in base alla clausola di riserva. Se i fatti sono diversi operano invece le regole del concorso, salvo le ipotesi di assorbimento. Per semplificare, la condotta di cui all’art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pedopornografico) può concorrere con quella di divulgazione di notizie finalizzate allo sfruttamento dei minori di cui all’art. 600 ter c.p., comma 3, trattandosi di condotte completamente diverse anche se offendono lo stesso bene giuridico e, appunto perchè non sovrapponigli non possono dare luogo ad un conflitto apparente di norme, ma ad un concorso di reati. Nella fattispecie però la condotta della divulgazione di notizie o informazioni finalizzate allo sfruttamento dei minori, originariamente contestata, è stata esclusa dal tribunale il quale ha ravvisato l’ipotesi della cessione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600 ter c.p., comma 4.
Orbene, per cedere il materiale (che è cosa diversa dall’informazione), bisogna prima detenerlo. In tale situazione la detenzione di materiale pedopornografico assume i connotati di un antefatto non punibile e per tale ragione rimase assorbito nel delitto di cessione. In definitiva, la condotta di cui all’art. 600 quater c.p., rimarrà assorbita in quelle di cui all’art. 600 ter allorchè sussista una progressione criminosa o un assorbimento e la condotta della detenzione sia prodromica a quelle di cui all’art. 600 ter c.p.. Nella fattispecie tra la condotta di cui all’art. 600 quater c.p. e quella di cui all’art. 600 ter c.p., comma 4 esiste assorbimento e non concorso di reati o concorso apparente di norme, perchè il reo per cedere il materiale ha dovuto prima procuraselo.
Pertanto il prevenuto deve essere assolto da tale reato perchè il fatto non sussiste, in quanto autonomamente non configuratole perchè assorbito nella cessione. La relativa pena deve essere quindi eliminata. A tale operazione deve provvedere il giudice del merito perchè il tribunale ha ritenuto più grave proprio il reato di cui all’art. 600 quater c.p..
P.Q.M
LA CORTE Letto l’art. 623 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui all’art. 600 quater c.p. perchè il fatto non sussiste. Rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della corte d’appello di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 luglio del 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008

Avvisi condominiali a prova di privacy

Avvisi condominiali a prova di privacy
Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile,  anche  indirettamente, un condomino.
Lo ha ribadito il Garante privacy, nell’accogliere la…

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LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE PENALI E LE PIU’ RILEVANTI DECISIONI PENALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE anno 2008

LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE PENALI
E
LE PIÙ RILEVANTI DECISIONI PENALI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
____________
ANNO 2008

Roma – gennaio 2009
 
SOMMARIO

PARTE PRIMA – LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE
1. – PREMESSA (5) …

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Zarina in streaming


Canzone di pace in Darfur

Da un lato lotta contro la censura, dall’altro spera di portare la pace in Sudan con la sua musica: il cantautore Abazar Hamid viaggia nelle zone rurali del paese cercando di convertire le cantanti tradizionali arabe dell’odio note come “Janjaweed”.

Abazar Hamid ha presentato le sue canzoni d’amore e di pace al comitato di sorveglianza della musica che in gran parte le ha censurate e respinte. Solo i brani più innocui sono trasmessi dalla radio sudanese.

Clicca per vedere il video. Ci scusiamo per la pubblicità iniziale

Abazar Hamid è un avvocato, e spesso cerca di negoziare con i membri del comitato di governo quando si tenta di censurare i testi o le sue canzoni. Ha recentemente trattato con la censura il permesso di registrare e produrre ‘Nuovo Sudan’ e ‘la pace nel Darfur’ in cambio di non cantare una canzone intitolata ‘Basta’ (in arabo: ‘Kifaya’).

Il testo di ‘Basta’ dice:

Adesso il mormorio diventa un urlo
E la cenere brucia come un fuoco
contro l’imbroglio.
Non aspetteremo a lungo.
Non attenderemo la notte.

Abazar Hamid cerca di convincere le cantanti Hakama a smettere di cantare le canzoni che incitano all’odio e alla violenza. Il loro ruolo tradizionale è di incitare gli uomini prima della battaglia. Ecco un esempio di testo:

Il sangue dei neri scorre come l’acqua
prendiamo i loro beni
e cacciamoli dalla nostra zona
e il nostro bestiame andrà nella loro terra.

Il potere del [presidente sudanese Omer Hassan] al-Bashir
appartiene agli arabi
e noi vi uccidereme sino alla fine, voi neri
abbiamo ucciso il vostro Dio.

Amnesty International ha raccolto diverse testimonianze che citano la presenza di Hakama - le donne ‘Janjaweed’ -, durante un attacco contro il villaggio di Disa nel giugno 2003.

L’agenzia dell’ONU per i rifugiati stima che nel corso degli ultimi tre anni quasi 200.000 innocenti sono stati uccisi. Si stima che 86.000 persone sono state uccise come diretta conseguenza della violenza armata nel conflitto, mentre circa 110.000 sono morte di fame e malattie. Due milioni sono stati costretti a fuggire dalle loro case, tra cui 220.000 rifugiati sudanesi che sono fuggiti oltre frontiera.
Queste cifre, tuttavia, si basano su calcoli teorici.

ISCOS Marche

Curioso


Les jeux sont fait!

Alla fine l’anticultura ha prevalso sulla cultura e nella serata di ieri l’Assemblea nazionale francese ha approvato - senza sostanziali novità di rilievo - il disegno di legge c.d. Olivennes-Sarkozy contenente l’ormai celebre notice and take down.
Non è bastata la ferma opposizione dei netcitizens né la reiterata posizione contraria assunta dal Parlamento europeo da ultimo [...]

Sing for Darfur

Sing for Darfur è il nome della Fondazione no-profit nata nella primavera del 2007 grazie a un gruppo di registi olandesi, con lo scopo di aumentare la consapevolezza del ruolo dell’Occidente nei confronti del Darfur.

L’olandese Johan Kramer è stato cofondatore e direttore della KesselsKramer, agenzia di comunicazione di Amsterdam e, dopo essersi occupato di pubblicità, fotografia, cortometraggi, videoclip, documentari, installazioni video, ha esordito con il doc The Other Final (2003), prima di questo Sing for Darfur, che non è un documentario, e non è nemmeno realizzato in Darfur. Il lungometraggio è stato girato a Barcellona, e qui lo spettatore segue a ritmo dinamico - ritmo dato anche e soprattutto dall’aspetto profilmico e filmico - le vicende di più personaggi in un giorno particolare: un concerto pop internazionale per aiutare la popolazione del Darfur. E ciò che viene messo in risalto e che segue proprio lo scopo della fondazione, è la palese distanza esistente tra la capitale catalana e il Darfur, distanza evidenziata da un senso di paura, di solitudine, di razzismo.

Ma durante il film, queste sensazioni negative vengono affrontate con apparente leggerezza e un pizzico di provocazione: lo spettatore non può rimanere indifferente, sotto il punto di vista stilistico-formale, all’importante uso del black&white, uso appositamente scelto da Kramer, il quale ha, infatti, dichiarato: «Credo che la scelta monocromatica possa considerarsi come uno specchio che riflette la realtà di una fastidiosa e superficiale società moderna in rapida e continua trasformazione». Ammirevole, inoltre, la scelta presa dalla fondazione di devolvere il denaro ricavato dal film a tutti quei registi sudanesi che vorranno realizzare progetti di sensibilizzazione per testimoniare la tragedia che affligge la popolazione della regione africana.

Grazie a Cinemafrica!
Per saperne di più Sing for Darfur

ISCOS Marche

V O L A R E


Sicurezza, il Csm si spacca sulle ronde


A colloquio con il Senatore D’Alia.

Il Senatore Vita con l’amico Arturo di Corinto mi hanno dato, oggi, l’occasione di scambiare due (ore di) chiacchiere con il Sen. D’Alia, balzato - ritengo suo malgrado - agli onori delle cronache nelle scorse settimane per l’ormai famoso emendamento.
Nel corso del colloquio dai toni - a tratti accesi - ma sempre nei limiti di [...]

Dottrina Sarkozy, passa la legge del taglione

Passa all’Assemblea nazionale la famigerata legge del taglione contro la pirateria informatica.
Si stava meglio quando si stava peggio.
LS

Dottrina Sarkozy, passa la legge del taglione

Passa all’Assemblea nazionale la famigerata legge del taglione contro la pirateria informatica.
Si stava meglio quando si stava peggio.
LS

Internet: la sicurezza non leda liberta’ di espressione e privacy

Internet: la sicurezza non leda libertà di espressione e privacy
 
<<Il Parlamento europeo chiede di lottare con determinazione contro i crimini commessi su e tramite Internet, senza però compromettere la libertà di espressione e la privacy. Gli Stati dovrebbero quindi intercettare…

L’articolo e’ disponibile nel blog

REGOLE E MODI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO DELLE S.P.A. – Bergamo, 7/04/2009

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE con la collaborazione di Confindustria Bergamo

Corso di approfondimento per giuristi e consulenti d’impresa

“Le Regole e i Modi dell’Impresa
Opzioni giuridiche e soluzioni economiche…

L’articolo e’ disponibile nel blog

Per fare un blog ci vuole una lavagna

Alfred Sirleaf è un blogger analogico. Gestisce il “Daily News”, una capanna di notizie lungo una strada principale nel centro di Monrovia. Ha iniziato alcuni anni fa, affermando di voler portare notizie a chi non poteva permettersi di comprare giornali nella propria lingua.

Alfred ci ricorda che spesso le cose semplici sono le migliori, perché funzionano. La mancanza di energia elettrica non lo ferma. La mancanza di mezzi di finanziamento lo spinge in modo creativo a reclutare persone da tutta la città e nel paese per scovare notizie. Usa il suo telefono cellulare, come principale punto di collegamento tra lui e i 10.000 (dice) lettori quotidiani della sua lavagna.


Non tutti i liberiani che leggono le sue notizie sono alfabetizzati, e per questo fa uso di simboli. Che si tratti di un casco militare delle Nazioni Unite, un poster di un calciatore o una bottiglia di acqua colorata per indicare i prezzi del gas, è determinato a passare il messaggio in ogni modo possibile.

La pubblicità funziona anche qui. Costa $ 5 lo spazio in basso, $ 10 sul pannello laterale e $ 25 la sezione principale. Non ha tantissima pubblicità, ma riesce a cavarsela.

I suoi piani per il futuro includono il decentramento, ovvero l’apertura di identiche postazioni in altre parti di Monrovia, e in alcune delle città più grandi in tutto il paese.

Questo post è una traduzione dal blog White African

ISCOS Marche

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