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Archivo: April, 2009

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Convegno Microsoft 5 maggio 2009: I Servizi Online: tra sicurezza dell’impresa e diritti di proprietà intellettuale

I SERVIZI ONLINE: TRA SICUREZZA DELL’IMPRESA E DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE

15:00.

Apertura lavori

Introduce: Marco de Sanctis, Microsoft Southern Europe LCA Director

Modera: Sibilla Ricciardi, Microsoft Italia General Counsel

Servizi online: vulnerabilità dell’impresa

Sicurezza informatica e furto di identità nel settore finance: Il caso Poste Italiane

Gerardo Costabile- Resp. sicurezza logica-tutela aziendale Poste Italiane S.p.A.

Il phishing: un reato in cerca d’autore. I profili problematici di una nuova fenomenologia di truffa attraverso internet

Alberto Sirani - Partner, Studio Avvocati Magri e Sirani

I reati informatici di maggior incidenza nella prassi giurisprudenziale e quelli oggetto delle più recenti riforme

Lorenzo Picotti - Professore ordinario dell’Università di Verona

Interventi e dibattito

16:30

Coffee break

La tutela della proprietà intellettuale tra privacy e responsabilità degli ISPs

La tutela dei diritti IP su internet – l’esperienza Microsoft

Elena Grimme - Microsoft Western Europe Anti-Piracy Attorney

La difesa dei diritti IP su internet: quali strategie per i titolari dei diritti?

Simona Lavagnini - Presidente comitato IP dell’AMCHAM, Partner LGV Avvocati

L’internet Service Provider tra codice della Privacy e disciplina sul commercio elettronico

Guido Scorza - Partner Studio Legale Mazzetti, Rossi e Associati

Interventi e dibattito

Google Book Search…ed il monopolio che non c’è.

Ho letto con grande interesse su Punto ed altrove della recentissima vicenda che vede contrapposto Big G al dipartimenti della giustizia USA che avrebbe posto in dubbio la legittimità della mega-transazione da oltre 125 milioni di dollari con la quale Google si augurava di poter venir fuori dalla class action che lo vede contrapposto a [...]

Corte Cass., n. 36364/2008: rapporti tra artt. 640-ter e 640-quater c.p.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Angelo Maria - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza
sul ricorso proposto da:
difensore di D.P.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 21 novembre
del 2007;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D’Angelo, il
quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:

Fatto
La corte d’appello di Lecce, con sentenza del 21 novembre del 2007, confermava quella resa dal tribunale della medesima città il 26/1/2007, con cui D.P.M. era stato dichiarato colpevole dei reati di cui all’art. 81 c.p., art. 600 ter c.p., comma 4 e art. 600 quater c.p., così scissa e riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 600 ter c.p., comma 3 e, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed Euro 7.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata l’ispettore C.A., su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, aveva iniziato un’attività sotto copertura con l’utilizzo del nick-name “(OMISSIS)”. In tale veste il (OMISSIS) aveva intercettato uno scambio di materiale pedopornografico tra “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, accertando che “(OMISSIS)” era riferibile all’utenza telefonica (OMISSIS) intestata a T.R., compagna dell’attuale ricorrente, ed attiva nell’ambito della sede del patronato ACLI di (OMISSIS) con abbonamento alla società (OMISSIS) sottoscritto da D.P. M. mentre “(OMISSIS)” corrispondeva all’utenza telefonica intestata a P.A.. L’ispettore, scambiando per quindici giorni materiale pedopornografico con gli utenti del canale, aveva individuato numerosi indirizzi di IP tra cui quello in uso al D. P..
Il predetto si era difeso sostenendo di non avere avuto la consapevolezza di detenere nel proprio computer materiale pedopornografico, anzi appena si era accorto della presenza di tale materiale aveva segnalato la circostanza ai carabinieri.
Tanto premesso in fatto, la corte a fondamento del proprio assunto osservava che il computer dove erano state rinvenute le immagini pedopornografiche era usato solo dall’imputato,che l’utente ” (OMISSIS)” per scambiare materiale pedopornografico con “(OMISSIS)” si era avvalso di quel computer; che per mezzo della consulenza disposta dal pubblico ministero si era accertato che con esso erano stati inviati diversi messaggi di posta elettronica con allegati i files contenenti immagini pedopornografiche; che le immagini pedopornografiche erano state archiviate in una cartella salvata sul disco rigido e denominata “Da Masterizzare/Vietate”; che ulteriori riscontri si desumevano dall’esito positivo della perquisizione presso il patronato “Acli” nel corso della quale sull’hard disk del computer del prevenuto erano stati rinvenuti numerosi files contenenti immagini pedopornografiche nonchè dalla perquisizione nell’abitazione patema dove era stato trovato materiale pornografico.
Osservava infine che la denuncia sporta ai carabinieri, con cui peraltro il prevenuto si era limitato a segnalare l’invio di materiale pubblicitario, rappresentava un tentativo di salvataggio posto in essere quando le indagini erano state già da tempo avviate ed era stato individuata la persona che usava il nick name ” (OMISSIS)”, certamente in contatto con il D.P..
Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore deducendo:
la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente dopo avere premesso che dalle indagini non era emersa la sussistenza di una condotta divulgativa, ma la mera cessione a terzi in una singola occasione di materiale pedopornografico, assume che la corte non aveva preso in considerazione il dato certo costituito dalla denuncia da lui sporta ai carabinieri in epoca non sospetta nonchè la circostanza che il computer si trovava in un luogo aperto al pubblico per cui chiunque avrebbe potuto usarlo; precisa altresì che il rinvenimento del materiale pornografico lecito nell’abitazione paterna non poteva costituire riscontro alla consapevole detenzione di foto pedopornografiche; la violazione delle norme incriminatici nonchè mancanza di motivazione sul punto, per avere i giudici del merito ritenuto, senza adeguata motivazione, configurabile il concorso tra il delitto di cui all’art. 600 ter c.p., comma 4 e quello di cui all’art. 600 quater c.p..
Diritto
Il primo motivo è inammissibile perchè sotto l’apparente deduzione del vizio d’illogicità e contraddittorietà della motivazione in realtà si censura l’apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, la cui motivazione non presenta alcuna illogicità o contraddizione. Anzitutto non è vero che i giudici del merito non abbiano valutato la segnalazione da lui fatta ai carabinieri, ma al contrario l’hanno ritenuta ininfluente perchè costituiva una manovra difensiva posta in essere dall’indagato quando aveva avuto il sospetto di essere stato individuato. Non è altresì vero che ai fini dell’affermazione della responsabilità si sia attribuita decisiva rilevanza al rinvenimento di materiale pornografico, non vietato, nell’abitazione patema. La responsabilità è stata affermata sulla base di altri elementi di inequivoco valore indiziante ed in particolare sulle seguenti circostanze: a) il computer utilizzato per la cessione era di sua proprietà; b) il contratto per il collegamento attivato attraverso il provider “(OMISSIS)” utilizzato per la navigazione in internet e per lo scambio di immagini era a lui intestato, c) l’indirizzo di posta elettronica utilizzato era a lui intestato; d) sul disco rigido del suo computer erano state rinvenute alcune cartelle dove erano state archiviate le immagini pedopornografiche; e) al momento della perquisizione il ricorrente aveva dimostrato di essere a conoscenza della detenzione del materiale pedopornografico, tanto è vero che aveva offerto agli inquirenti un CD contenente immagini vietate.
Il secondo motivo è invece fondato.
Il pubblico ministero aveva contestato al prevenuto il reato di cui all’art. 81 c.p., art. 600 ter c.p., comma 3 perchè, in concorso con T.R., poi prosciolta, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, per via telematica aveva distribuito e divulgato materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori nonchè per avere divulgato notizie e informazioni finalizzate all’adescamento o sfruttamento sessuale dei minori di anni 18.
Il tribunale ha escluso la divulgazione e scindendo l’originaria imputazione ha ritenuto configurabile il reato di cessione di cui al cit. art. comma 4 in concorso con la detenzione di cui all’art. 600 quater c.p. relativamente ai files archiviati sul disco rigido ed a quelli rinvenuti sul CD. Non risulta se i files salvati ed archiviati siano gli stessi in precedenza ceduti perchè la circostanza non è stata chiarita dal tribunale e peraltro non ha decisiva importanza ai fini della questione ora in esame ossia ai fini della configurabilità del concorso tra i due reati perchè si è comunque accertato che il prevenuto non si limitava a detenere le immagini pedopornografiche che si era procurato ma era anche solito cederle.
Orbene, la presenza di una clausola di riserva espressa risolve il problema del concorso tra i due reati anzidetti in favore della tendenziale configurabilità del solo reato di cui all’art. 600 ter c.p.: nel caso in esame a favore dell’ipotesi di cui all’art. 600 ter c.p., comma 4. Ciò vale ovviamente per i casi in cui si possa riscontrare un identità di fatto tipizzato tale da determinare un conflitto apparente di norme risolvibile appunto in base alla clausola di riserva. Se i fatti sono diversi operano invece le regole del concorso, salvo le ipotesi di assorbimento. Per semplificare, la condotta di cui all’art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pedopornografico) può concorrere con quella di divulgazione di notizie finalizzate allo sfruttamento dei minori di cui all’art. 600 ter c.p., comma 3, trattandosi di condotte completamente diverse anche se offendono lo stesso bene giuridico e, appunto perchè non sovrapponigli non possono dare luogo ad un conflitto apparente di norme, ma ad un concorso di reati. Nella fattispecie però la condotta della divulgazione di notizie o informazioni finalizzate allo sfruttamento dei minori, originariamente contestata, è stata esclusa dal tribunale il quale ha ravvisato l’ipotesi della cessione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600 ter c.p., comma 4.
Orbene, per cedere il materiale (che è cosa diversa dall’informazione), bisogna prima detenerlo. In tale situazione la detenzione di materiale pedopornografico assume i connotati di un antefatto non punibile e per tale ragione rimase assorbito nel delitto di cessione. In definitiva, la condotta di cui all’art. 600 quater c.p., rimarrà assorbita in quelle di cui all’art. 600 ter allorchè sussista una progressione criminosa o un assorbimento e la condotta della detenzione sia prodromica a quelle di cui all’art. 600 ter c.p.. Nella fattispecie tra la condotta di cui all’art. 600 quater c.p. e quella di cui all’art. 600 ter c.p., comma 4 esiste assorbimento e non concorso di reati o concorso apparente di norme, perchè il reo per cedere il materiale ha dovuto prima procuraselo.
Pertanto il prevenuto deve essere assolto da tale reato perchè il fatto non sussiste, in quanto autonomamente non configuratole perchè assorbito nella cessione. La relativa pena deve essere quindi eliminata. A tale operazione deve provvedere il giudice del merito perchè il tribunale ha ritenuto più grave proprio il reato di cui all’art. 600 quater c.p..
P.Q.M
LA CORTE Letto l’art. 623 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui all’art. 600 quater c.p. perchè il fatto non sussiste. Rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della corte d’appello di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 luglio del 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008

Guido e Stefano Mologni per il Pernici Showroom: show privato con buffet italiano


Formazione permanente: Il Cnf stabilisce i crediti che gli avvocati dovranno conseguire nei trienni transitori

Formazione permanente: Il Cnf stabilisce i crediti che gli avvocati
dovranno conseguire nei trienni transitori
I legali dovranno ottenere 68 crediti fermativi nel triennio 2009-2011;
83 crediti nel triennio successivo 2010-2012
Roma 14/4/2009. <<Il Consiglio nazionale…

L’articolo e’ disponibile nel blog

Matrimoni Gay: la parola alla Corte costituzionale | Rete Lenford - Avvocatura dei Diritti

<<Il 3 aprile scorso  il Tribunale di Venezia ha sollevato la questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis del codice civile nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che persone di orientamento omosessuale…

L’articolo e’ disponibile nel blog

Regole e modi della partecipazione in societa’ – Bergamo, 12/05/2009

Corso di approfondimento per giuristi e consulenti d’impresa

“Le Regole e i Modi dell’Impresa
Opzioni giuridiche e soluzioni economiche nell’organizzazione dell’attività commerciale”

SESTO INCONTRO
“Regole e modi della partecipazione in società”

Martedì 12 maggio 2009, ore…

L’articolo e’ disponibile nel blog

Assunzione e somministrazione di sostanze dopanti: quali le conseguenze – Seminario di aggiornamento, Ancona, 9/05/2009

Assunzione e somministrazione di sostanze dopanti: quali le conseguenze

Scadenza iscrizioni: 07-05-2009

Note: La constatazione che “l’Europa senza frontiere è una realtà per coloro che organizzano il doping e ormai da tempo. Non è la stessa cosa per coloro che tentano di combatterlo”,…

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Lascio Facebook?


D’Alia: ultimo minuto.

Sono quasi le 2:00 quando la commissione riunita giustizia e affari costituzionali della Camera dei deputati sventa uno dei più gravi attentati alla libertà di informazione in Rete approvando un emendamento presentato dall’On.Cassinelli ed abrogando così il famigerato emendamento D’Alia.
L’emendamento D’Alia, infatti - che fosse frutto di superficialità, ignoranza delle dinamiche di circolazione dei contenuti [...]

La libertà d’informazione (in Rete e fuori dalla Rete)

Domani alle 17.45 presso la Sala Europa di Palazzo Campanari, a Roma in Via IV Novembre, 149 presentiamo (qui il programma) la Società Pannunzio per la libertà di informazione.
Si tratta di un progetto cui, quando Enzo Marzo, mi ha proposto di partecipare con l’Istituto per le politiche dell’Innovazione, abbiamo aderito con entusiasmo, convinti che la [...]

Parlamentari 2.0

E’ stato presentato qualche ora fa alla Camera dei Deputati il primo Intergruppo parlamentare italiano 2.0.
L’intergruppo che si è già dotato - in perfetto stile 2.0 - di un blog sul quale è stato pubblicato il manifesto dell’iniziativa ed un video (quello qui sotto) nel quale gli onorevoli dicono la loro sulla Rete, i suoi [...]

Nuovi reati informatici e nuovi strumenti di indagine e raccolta di prove elettroniche dopo la ratifica della Convenzione Cybercrime

Il 29 aprile 2009, nell’ambito dei dialoghi di diritto penale organizzati dai responsabili dell’area di Diritto penale (Prof. Avv. Lorenzo Picotti) e Diritto processuale penale (Prof.ssa Adonella Presutti) della Scuola Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della sede di Verona, si terrà un seminario (vd. sotto il programma) sui nuovi reati informatici e gli strumenti di indagine e raccolta delle prove elettroniche, introdotti nel codice penale dalla legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione cybercrime del Consiglio d’Europa.


FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA DI VERONA

DIALOGHI DI DIRITTO PENALE

Nuovi reati informatici e nuovi strumenti di indagine e raccolta di prove elettroniche dopo la ratifica della Convenzione Cybercrime

29 aprile 2009 – ore 17.30 -19.30
Facoltà di Giurisprudenza - Via Carlo Montanari, 9 - Verona

PROF. AVV. LORENZO PICOTTI - Foro di Verona, Ordinario di diritto penale e diritto penale dell’informatica, Facoltà di Giurisprudenza di Verona

Introduzione: il diritto penale dell’informatica dopo la ratifica della Convenzione Cybercrime

AVV. FABIO ZAMBELLI - Foro di Verona

Un caso di accesso abusivo: problemi di acquisizione delle “prove elettroniche”

DR. ROBERTO FLOR - Dottore di ricerca europeo in diritto penale dell’economia e dell’informatica, Assegnista di ricerca in diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza di Verona

Ratifica della Convenzione Cybercrime e responsabilità da reato degli enti per i crimini informatici

DR. IVAN SALVADORI - Dottore di ricerca europeo in diritto penale dell’economia e dell’informatica, Assegnista di ricerca in diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza di Verona

I danneggiamenti informatici dopo la legge di ratifica della Convenzione Cybercrime

La partecipazione ai “Dialoghi di diritto penale” è accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona e sono riconosciuti 2 crediti formativi per ogni incontro


Che Tempi…

Nel 1974 Fabrizio de André, pace all’anima sua, scriveva “Morire per delle idee”. Oggi, visto che non si sono più idee cosa potremmo scrivere???

Google dedica a Samuel Morse il suo Logo di oggi

A Samuel Morse, è didicato il logo Google. oggi infatti decorre l’aniversario della nascita dell’inventore dell’alfabeto Morse.

La scritrta google del logo è appunto scritta con punti e trattini  tipici dell’alfabeto morse.
Una domanda che mi faccio spesso è con quale criterio google sceglie a chi dedicare il suo logo?

Lux!


…ordine, contrordine, uguale disordine…

All’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Regolamento sulle modalità di apposizione del contrassegno SIAE uno degli aspetti apparsi subito meno condivisibili era stata la circostanza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri avesse preteso di conferire al proprio decreto efficacia retroattiva, stabilendo, nella sostanza, che la circolazione dei supporti posti in commercio successivamente [...]

La verità di Carlos sulla strage di Bologna


Candidati a una notte d’altri tempi


Questione SIAE.

Nel corso del convegno del 23 aprile scorso presso la Camera dei Deputati, Altroconsumo ha presentato un’anticipazione dell’inchiesta che ha realizzato sui costi della SIAE - monopolista ex lege nel mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore.
Il video con il quale si apre questo post ed il grafico riassuntivo qui sotto credo siano da soli sufficienti a [...]

Senza casco? Colpa dei genitori


Darsi il tempo: Idee e pratiche per un’altra cooperazione internazionale

Segnaliamo una pubblicazione della Editrice missionaria italiana:

Darsi il tempoLa cooperazione internazionale allo sviluppo è una grande novità emersa nel ventesimo secolo. Guerre, povertà, catastrofi naturali, situazioni di abbandono avrebbero avuto un impatto ancora più grave se non ci fosse stata la risposta puntuale di persone, gruppi, organizzazioni e governi disposti ad intervenire. Grandi temi come il divario Nord Sud, la disuguaglianza dei mercati, il debito internazionale o le politiche ambientali sono entrati nelle nostre case grazie all’impegno di campagne e organismi della cooperazione internazionale.
Ma tutto questo è passato.
Oggi il mondo della cooperazione è in crisi e il concetto stesso di aiuto allo sviluppo appare superato. Crisi di senso, perché non si sa più verso quale sviluppo è realistico muoversi. E crisi di efficacia, perché spesso conta più la visibilità dei donatori che il risultato per i beneficiari. Occorre allora ripensare la cooperazione in un mondo che non è più quello del Novecento. Occorre fermarsi e riflettere.
Darsi il tempo è un saggio sulla cooperazione internazionale, ma anche il racconto di idee e pratiche raccolti in anni di esperienze sul campo. E’ un invito ad abbandonare la retorica dell’aiuto – perché nessuno è solo povero – e ad oltrepassare la logica dell’emergenza – perché agire responsabilmente significa prendersi il tempo per conoscere. Un’altra idea della cooperazione, che esige un pensiero diverso.
“In un mondo interdipendente non può esserci più cooperazione unilaterale”, scrivono gli autori, proponendo un cammino che chiamano cooperazione di comunità. Un incontro fra territori e persone per conoscersi, arricchirsi reciprocamente e considerarsi parte di un comune destino. Con il rischio, o forse il merito, di dover ripensare anche se stessi e il mondo in cui si vive.

Autori: Cereghini Mauro - Nardelli Michele
Mauro Cereghini, attivista, ricercatore e formatore sui temi della pace, della nonviolenza, della mediazione e della cooperazione internazionale. Ha lavorato presso l’Università Internazionale per la Pace di Rovereto, è stato direttore dell’Osservatorio sui Balcani e della Cooperativa Unimondo. Attualmente collabora con la Fondazione Alexander Langer.
Michele Nardelli, lavora nella ricerca sui temi della mondialità, della cooperazione internazionale e dell’elaborazione dei conflitti. All’impegno politico lungo i sentieri originali dell’agire locale e del pensare globale (è stato in Trentino fra i promotori del movimento politico Solidarietà) s’intrecciano le prime esperienze di cooperazione di comunità. È fra i fondatori dell’Osservatorio sui Balcani.

Per saperne di più: il sito della casa editrice

ISCOS Marche

Non rifiutarmi, Ecologia come sentimento!

Non rifiutarmi è il nome di un’utilissima iniziativa del Meetup di Senigallia, di sabato 2 maggio, quando i volontari distribuiranno gratuitamente shoppers in tela e carta per disincentivare l’uso dei sacchetti di plastica.
La mia amica Sere mi fa leggere il comunicato e vedere un videorealizzato da Quilly, che illustra in breve gli effetti devastanti delle [...]

Ma porca pupazza ………. Questo …

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Questo post doveva essere dedicato a descrivere cosa prova un avvocato quando perde: l’ira iniziale (ma questi non capiscono un cazzo! ma in che mani siamo!), il …

Leggi ancora | Pubblicato da etienne64 | Commenti (19)

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