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Archivo: October, 2008

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Ci vediamo a MI(X).

Mix organizza questa interessante occasione di confronto su temi cari a molti frequentatori di questo blog.
Se giovedì passate da Milano, fateci un salto: per una volta chiacchiereremo dal vivo!
A giovedì.
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Nuovi e vecchi modelli a confronto.

Questa mattina Punto Informatico ha pubblicato la lettera aperta con la quale ISP, consumatori ed addetti ai lavori hanno sollevato dubbi e perplessità circa l'iniziativa del Governo di costituire un comitato tecnico per la lotta alla pirateria digitale e telematica.
Alcuni hanno già tacciato la lettera come un'iniziativa anti-antipirateria.
Non è così.
Il punto è che esistono strade [...]

Da Sofia a Firenze, ma senza ascensori

1/ Senza spettatori davanti agli ascensori. Non ha senso, lo so… Invece ne ha, tantissimo…2/ Stasera su Facebook ho ritrovato due vecchi amici di infanzia. E una foto della loro mamma che non c’è più. Mi sono commosso. Quanti ricordi…3/ iTunes …

Consultazione tra Ministri del Lavoro e parti sociali ASEM

A Bali, Indonesia, si è tenuta ieri un’inedita consultazione tripartita tra le parti sociali europee ed asiatiche e i Ministri del Lavoro, all’interno del Summit dei sindacati ASEM, che riunisce oltre 40 sindacalisti europei ed asiatici.

I ministri del lavoro di Olanda, India, Slovacchia e Cipro, e i vice ministri di Cina e Giappone, hanno preso parte alla consultazione. Il commissario europeo per l’impiego e gli affari sociali ha fortemente sostenuto il processo di dialogo con i partner in ASEM. La delegazione degli imprenditori si è unita alla richiesta dei sindacati per richiedere riunioni formali e regolari.

ASEM è una piattaforma informale creata 12 anni fa da paesi Europei ed Asiatici come strumento per sviluppare il dialogo e la cooperazione fra le due regioni. Ad oggi è composta dai 27 paesi europei e dalle 10 nazioni ASEAN così come da Cina, India, Giappone, Corea, Mongolia e Pakistan.

Durante la consultazione i lavoratori hanno sottolineato le mancanze nel lavoro dignitoso in molte nazioni. Govindasamy Rajasekeran, presidente di ITUC Asia - Pacifico, ha ricordato l’aumento del lavoro precario in Asia. “Un numero crescente di lavoratori si trova in relazioni lavorative molto instabili. Vengono definiti irregolari, temporanei, atipici o a contratto, ma la realtà è che sono senza adeguate protezioni sociali e legali”, ha dichiarato.

I lavoratori hanno richiesto con forza un approccio alle migrazioni per lavoro basato sui diritti e sulle differenze di genere: “Rifiutiamo gli approcci di sicurezza alle migrazioni e chiediamo ai ministri e alle parti sociali di impegnarsi maggiormente nella gestione dei flussi migratori”, ha detto Bianca Kuehl del DGB, Germania.

Fonte: ITUC

Novità editoriali: “Hacking, cracking e le nuove forme di attacco ai sistemi d’informazione. Profili di diritto penale e prospettive de jure condendo”

E’ uscito sul terzo numero del 2008 della rivista scientifica “Ciberspazio e diritto”, diretta dal Prof. Avv. Giovanni Ziccardi, docente di Informatica giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, un mio articolo su “Hacking, cracking e le nuove forme di attacco ai sistemi d’informazione. Profili di diritto penale e prospettive de jure condendo“.
L’articolo analizza innanzitutto il profilo socio-criminologico dei cd. cyber criminal, soffermandosi sulla figura degli hacker e dei cracker. Passa poi a descrivere le moderne tecniche utilizzate dai cracker per attaccare i sistemi di informazione. In particolare si sofferma sulla diffusione in rete di programmi malware, che sempre più spesso si realizza attraverso tecniche di spamming e l’utilizzo di botnet. Vengono poi analizzate le nuove forme di attacco ai sistemi d’informazione, ed in particolare quelle di « negazione di servizio » (Netstrike, Denial of Service, Distributed Denial of Service e Mail-bombing), che costituiscono una seria minaccia per il regolare e legittimo accesso alla rete ed alla fruizione di dati, informazioni, e sistemi informatici da parte degli internauti.
L’obiettivo dell’articolo è quello di valutare, anche alla luce della recente modifica dei reati informatici introdotta con la
L. n. 48/2008 di ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa, se queste nuove minacce commesse mediante le tecnologie informatiche siano già penalmente rilevanti nel nostro ordinamento giuridico. Vengono quindi formulate, in prospettiva de jure condendo, delle proposte di riformulazione delle fattispecie penali vigenti, muovendo anche da alcuni esempi di good practice tratti dalla legislazione austriaca, tedesca, romena e statunitense.

L’Italia della Cultura Digitale.

Sono stati tre giorni di lavoro intensi e di frenetici scambi di mail ma mentirei se decisessi che è stato difficile registrare l'accordo dei firmatari sul testo della lettera aperta che Punto Informatico ha pubblicato questa mattina.
Consumatori, Providers e addetti ai lavori - sebbene ciascuno con i propri punti di vista - si sono, infatti, [...]

Privacy: no ai sondaggi “occulti”

No ai sondaggi "occulti"
Realizzare un sondaggio d’opinione senza informare gli intervistati sullo scopo per il quale vengono raccolte le loro risposte costituisce una violazione delle norme a tutela della privacy.
Lo ha ribadito l’Autorità per la protezione dei dati…



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Internet Governance Forum Italia e Dialogue Forum on Internet Rights 2 - 22-24 Ottobre 2008

Internet Governance Forum Italia
e
Dialogue Forum on Internet Rights 2
22-24 Ottobre 2008

Manifattura Tabacchi
Viale Regina Margherita, 33
Cagliari

Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Renato Soru,
insieme al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
Renato…



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La tutela dei diritti di privativa - Come affrontare i giudizi nelle controversie di IP law - Cesena, 24/10/2008

Si segnala che il 24 ottobre 2008, dalle ore 10,30 sino alle ore 17,30 si terra’ a Cesena il seminario "La tutela dei diritti di privativa - Come affrontare i giudizi nelle controversie di IP law".
L’evento è stato accreditato ai fini della formazione degli Avvocati. La…



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China Town trema, un pentito vuole parlare

Un po’ di me…***da L’Informazione di Reggio del 13 ottobre 2008 (pagina 10).MAFIA CINESE - Per la prima volta un affiliato dell’organizzazione stroncata dalla polizia chiede di essere sentitoCHINA TOWN TREMA, UN PENTITO VUOLE PARLARELe indagini, in…

Occhi da orientale, mafia cinese e Belgrado

1/ L’ho sempre detto, di certa gente non ci si può fidare.2/ Oggi qualcuno si arrabbierà per un articolo scritto sul primo pentito della mafia cinese reggiana.3/ Al quinto piano i toni si saranno calmati?4/ Ieri sono uscito di casa alle 7,30 per farv…

Parchi giochi, mance e lingua cinese


Conferenza su “La crisi dell’azienda”- Facoltà di Giurisprudenza di Verona- 17 ottobre 2008

Dottorato di Ricerca in
“Diritto ed Economia dell’Impresa
Discipline Interne ed Internazionali”

LA CRISI DELL’AZIENDA

Venerdì 17 Ottobre 2008


Con il patrocinio:
Ordine degli Avvocati di Verona
Aula “Bartolomeo Cipolla”
Facoltà di Giurisprudenza
Via Carlo Montanari, 9
Verona


Ore 9.00

Saluti del Coordinatore Prof. Lorenzo Picotti Ordinario di diritto penale e diritto penale dell’informatica Università di Verona

Ore 9.15 - 13.00


ECONOMIA AZIENDALE

PROFILI GENERALI ED AZIENDALI

Prof. Giovanni Battista Alberti

Ordinario di economia aziendale Università di Verona


DIRITTO FALLIMENTARE

AUTONONIA ED ETERONOMIA NELLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI NEL NUOVO DIRITTO CONCORSUALE

Prof. Massimo Fabiani

Associato di diritto processuale civile Università del Molise


DIRITTO DEL LAVORO

TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI NELLA CRISI AZIENDALE

Prof.ssa Donata Gottardi

Ordinario di diritto del lavoro e Parlamentare europea Università di Verona


Avv. Franco Balbi

Esperto di diritto del lavoro Foro di Verona


PAUSA


Ore 15.00 - 18.00


DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

CRISI DELL’AZIENDA E DIRITTO COMUNITARIO: IL CASO ALITALIA

Prof. Ruggiero Cafari Panico

Ordinario di diritto dell’Unione europea

Università degli Studi di Milano


DIRITTO COMMERCIALE

CRISI D’IMPRESA E CONCORDATO PREVENTIVO

Prof. Danilo Galletti

Straordinario di diritto commerciale Università di Trento


DIRITTO PENALE

I REATI FALLIMENTARI

Prof. Luigi Foffani

Ordinario di penale dell’economia Università di Modena e Reggio Emilia


DIRITTO AMMINISTRATIVO

IL DISSESTO DEGLI ENTI PUBBLICI

Prof. Giovanni Sala

Ordinario di diritto amministrativo Università di Verona


Evento accreditato ai fini della Formazione Continua dall’Ordine degli Avvocati di Verona

L’italia più vicina alla Nuova Zelanda che all’Europa.

Sarà per via della tanto simile conformazione geografica ma a giudicare da quanto sta accadendo sul terreno dell'eforcement dei diritti di proprietà intellettuale l'Italia sembra decisamente più vicina alla Nuova Zelanda che all'Europa.
Nei giorni scorsi, come ho già scritto, è stato istituito in gran segreto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato tecnico [...]

Riflessioni, da Omero a Mara Carfagna

1/ Le notizie che arrivano dai mercati finanziari non sono certo incoraggianti. La gente si è fatta prendere dal panico e vende, vende, vende. Siamo caduti nella trappola della paura, della fobia da fine del mondo. L’economia ripartirà. Ci vorrà te…

Morto in un incidente stradale Joerg Haider

da Corriere.itGuidava la Bzoe che alle ultime elezioni aveva avuto una forte affermazioneAustria: è morto in un incidente stradale Joerg Haider, leader della destraIl governatore della Carinzia è uscito di strada nella notte nei pressi di Klagenfurt …

Cassazione penale, sent. n. 37322/2008: art. 615-ter c.p. e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Corte di Cassazione Penale
Sentenza 01/10/2008, n.37322

Corte di Cassazione - Sezione Quinta Presidente Nardi Relatore Marasca

Tizio, Caio ed Sempronio, unitamente a Mevio, avevano costituito una associazione professionale denominata Studio associato Tizio dottor ragionier, della quale il Tizio era il socio di maggioranza relativa e l’amministratore; Sempronio, Caio e Mevio, presumibilmente a causa di contrasti con il Tizio, decisero di dare vita ad una nuova associazione professionale denominata Studio Caio - Sempronio ed associati. Nei giorni del passaggio dalla vecchia alla nuova associazione accaddero alcuni fatti che hanno originato il presente procedimento penale. Caio e Sempronio si recarono presso la sede dello Studio Tizio, associazione della quale facevano ancora parte non essendo stata sciolta, e si introdussero nel sistema informatico dello studio prelevandone l’archivio. Negli stessi giorni il Tizio, parlando con alcuni clienti, disse che i tre soci stavano sviando la clientela; inoltre il Tizio fece bloccare i suoi colleghi da una guardia giurata impedendo loro di entrare nello studio. Per tali fatti il Tizio era tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli articoli 595 e 393 c.p. in danno di Caio, Sempronio e Mevio, che si costituivano parti civili; Caio e Sempronio erano chiamati a rispondere della violazione degli articoli 61 n. 11, 615 ter, 646 c.p. e 35 della legge 675 del 1996 in danno di Tizio, che si costituiva parte civile. Con sentenza del 4 maggio 2004 il Tribunale di Bergamo dichiarava Caio e Sempronio colpevoli dei reati loro ascritti e li condannava alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento di una provvisionale, mentre assolveva il Tizio dal delitto di diffamazione perché il fatto non sussiste e da quello di cui all’articolo 610 c.p., così modificata la originaria imputazione, perché il fatto non costituisce reato. Investita dagli appelli dei due imputati, anche nella loro qualità di parti civili insieme al Mevio, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza emessa in data 27 febbraio 2007, dichiarava inammissibile l’appello ex articolo 577 c.p.p. delle parti civili, non accoglieva l’appello agli effetti civili ed, in accoglimento dell’appello degli imputati, assolveva Caio e Sempronio o dal reato continuato loro ascritto perché il fatto non sussiste. In particolare la Corte di merito precisava che il reato di appropriazione indebita non era stato nemmeno correttamente contestato perché in imputazione non si parlava della appropriazione di computer e comunque non sussisteva perché la copiatura di dati informatici non costituisce appropriazione indebita di una cosa mobile altrui, che, con riferimento al reato di cui all’articolo 615 ter c.p., non risultava che il sistema informatico fosse protetto da misure di sicurezza e, comunque, Caio e Sempronio in qualità di soci avevano il diritto di accedere ai dati informatici, e che per quel che concerne il reato di cui all’articolo 35 della legge 675 del 1996, norma abrogata dall’articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003, mancava il nocumento. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso, evidentemente agli effetti civili ai sensi dell’articolo 576 c.p.p., soltanto la parte civile Tizio, che deduceva: 1) la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui la Corte di merito non ha ritenuto che fosse stata contestata l’appropriazione dei personal computers in dotazione dello studio e sui quali erano stati trasmessi i dati dei due servers dello studio, computers restituiti soltanto su richiesta del liquidatore; 2) la inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 646 c.p. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il fatto di appropriazione per essersi trattato di una attività di copia, sia perché l’appropriazione concerneva i due personal computers, sia perché la copia di documenti riservati per fini estranei a quelli della società costituiva appropriazione. A conforto della tesi il ricorrente citava due precedenti della Suprema Corte; 3) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito aveva affermato che il sistema informatico non fosse protetto e nella parte in cui aveva affermato che i due imputati avessero titolo per introdursi e permanere nel sistema informatico stesso; il ricorrente ha ricordato che illogicamente la Corte di merito aveva fatto riferimento ai personal computers mentre la introduzione era avvenuta nei servers, che erano protetti e, comunque, il dato rilevante non sarebbe tanto la introduzione quanto la permanenza nel sistema al fine di estrarne copia e l’utilizzazione dei dati per fini estranei alla associazione; 4) la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di merito asseriva l’insussistenza del delitto di cui all’articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003 per difetto di nocumento, nonostante avesse precedentemente riconosciuto il fatto che la condotta potesse essere posta a fondamento di pretesa risarcitoria a seguito di illecito civile. Con memoria difensiva depositata il 23 giugno 2008 il ricorrente adduceva a sostegno dei motivi secondo e terzo del ricorso nuovi argomenti tratti dalla sentenza della IV Sezione della Corte di Cassazione 4 maggio 2006 - 14 settembre 2006 che aveva deciso su un caso analogo e che aveva qualificato il fatto della copiatura dei dati come truffa piuttosto che come appropriazione indebita. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dalla parte civile Tizio sono fondati nei limiti di cui si dirà. Deve essere in primo luogo esaminato il terzo motivo di impugnazione. In effetti la decisione impugnata sul punto appare erronea e la motivazione che la sorregge illogica in più punti. A Caio e Sempronio è stata contestata la violazione dell’articolo 615 ter c.p. perché, introdottisi nel sistema informatico dello Studio Tizio, si appropriavano dell’archivio informatico e procedevano al trattamento dei dati. Il fatto storico nella sua materialità, ben ricostruito dai giudici di merito, non è in realtà contestato. I due professionisti, che erano ancora soci dello Studio associato Tizio non ancora sciolto, effettivamente si introdussero nel sistema informatico dello studio costituito da due servers e da due computers portatili, sui quali trasfusero i dati contenuti nei servers; i due portatili furono poi portati in altro luogo ove i dati vennero copiati ed, infine, i computers furono restituiti allo studio a richiesta del liquidatore. Orbene il fatto contestato costituisce violazione dell’articolo 615 ter c.p. perché si tratta di un accesso abusivo ad un sistema informatico. È necessario ricordare che la norma in esame tutela, secondo la più accreditata dottrina, molti beni giuridici ed interessi eterogenei, quali il diritto alla riservatezza, diritti di carattere patrimoniale, come il diritto all’uso indisturbato dell’elaboratore per perseguire fini di carattere economico e produttivo, interessi pubblici rilevanti, come quelli di carattere militare, sanitario nonché quelli inerenti all’ordine pubblico ed alla sicurezza, che potrebbero essere compromessi da intrusioni o manomissioni non autorizzate. Tra i beni e gli interessi tutelati non vi è alcun dubbio, come già osservato dalla Suprema Corte (Cass., Sez. VI penale, 4 ottobre 1999-14 dicembre 1999, n. 3067, CED 3067), che particolare rilievo assume la tutela del diritto alla riservatezza e, quindi, la protezione del domicilio informatico, visto quale estensione del domicilio materiale. Tanto si desume dalla lettera della norma che non si limita soltanto a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici, ma prevede uno ius excludendi alios quale che sia il contenuto dei dati, purché attinenti alla sfera di pensiero o alla attività lavorativa dell’utente; è, quindi, evidente che da tale norma vengono tutelati anche gli aspetti economici e patrimoniali, come si è dinanzi anticipato. D’altro canto il reato di accesso abusivo ai sistemi informatici è stato collocato dalla legge 23 dicembre 1993 n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti computer’s crimes, nella sezione concernente i delitti contro la inviolabilità del domicilio e nella relazione al disegno di legge i sistemi informatici sono stati definiti un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall’articolo 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli articoli 614 e 615 c.p.. Tanto premesso, la discussione che si è sviluppata nei gradi di merito in ordine alla sussistenza o meno di una protezione del sistema informatico violato appare fuori luogo, dal momento che agli imputati non è stato contestato soltanto la introduzione, ma il permanere nel sistema informatico al fine di copiare i dati ivi contenuti. L’articolo 615 ter c.p.. infatti punisce non solo chi si introduca abusivamente in un sistema informatico, ma anche chi nello stesso si trattenga contro la volontà dell’avente diritto. Ciò a prescindere dal fatto che nel caso di specie i sistemi di protezione dei servers, che erano quelli che custodivano i dati raccolti, esistevano, dal momento che essi non debbono consistere in strumenti tecnologici particolari, essendo sufficiente anche una semplice password, come era previsto nel caso di specie, che renda evidente la volontà dell’avente diritto di non fare accedere chiunque al sistema informatico. Come è stato acutamente osservato (Cass., Sez. V penale, 16 giugno 2000 - 10 agosto 2000, n. 9002, CED 217734 e Cass., Sez. V penale 7 novembre 2000, Zara e da ultimo Cass., Sez. II penale, 4 maggio 2006 - 14 settembre 2006), la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di per sé, perché non si tratta di un illecito caratterizzato dalla effrazione dei sistemi protettivi, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone. In effetti l’illecito è caratterizzato dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio e come è testimoniato dalla seconda parte del primo comma dell’articolo 615 ter c.p., già dinanzi richiamato. Conseguenza di tale impostazione è che la protezione del sistema può essere adottata anche con misure di carattere organizzativo che disciplinino le modalità di accesso ai locali ove il sistema è ubicato ed indichino le persone abilitate all’utilizzo dello stesso. Sul punto appare opportuno precisare che l’introdursi in un sistema informatico al fine di duplicare i dati ivi esistenti costituisce (come si chiarirà anche meglio in seguito) condotta tipica del delitto di cui all’articolo 615 ter c.p., perché la intrusione informatica può sostanziarsi sia in una semplice lettura dei dati contenuti nel sistema, sia nella copiatura degli stessi. Orbene nel caso di specie è rimasto accertato, per come è lecito desumere dalla motivazione delle due sentenze di merito, che nei servers in questione erano custoditi i dati relativi ai clienti dello Studio Tizio, del quale il Tizio era non solo socio di maggioranza relativa, ma anche amministratore ed in quanto tale garante del corretto utilizzo degli strumenti esistenti nello studio, e, quindi, anche del sistema informatico, per le finalità tipiche dello studio associato. È del tutto evidente che la copiatura dei dati, necessaria per fare funzionare lo studio concorrente creato dai due imputati, non era affatto compiuta nell’interesse dello Studio Tizio, ma al fine di avvantaggiare uno studio concorrente; da ciò è lecito desumere che detta copiatura sia avvenuta con il dissenso, in verità anche espresso perché mediante una guardia giurata il Tizio impedì, anche se successivamente alla consumazione dei fatti contestati, l’accesso ai locali dello studio al Caio ed al Sempronio, quanto meno tacito dell’amministratore dello studio che aveva il dovere di garantire il raggiungimento dei fini dello studio associato. Cosicché appare priva di pregio la considerazione che i due imputati, in quanto ancora formalmente associati, avevano il diritto di accesso al sistema, perché il problema e, quindi, la violazione della norma consiste nel fatto che i due non avevano il diritto di accesso al fine di sottrarre dati importanti per lo studio associato, con i quali fare concorrenza allo stesso; tale attività costituisce certamente una indebita intrusione nel sistema informatico. In dottrina, invero, è stato efficacemente rilevato che commette reato anche chi, dopo essere entrato legittimamente in un sistema, continui ad operare o a servirsi di esso oltre i limiti prefissati dal titolare e, quindi, in siffatta ipotesi ciò che si punisce è l’uso dell’elaboratore avvenuto con modalità non consentite più che l’accesso ad esso. Gli argomenti esposti rendono evidente la erroneità della decisione impugnata, che non può, ovviamente, essere modificata per gli aspetti penali, mancando una impugnazione del Pubblico Ministero, ma che deve essere annullata agli effetti civili. Per quanto concerne i motivi di ricorso primo e secondo, che riguardano il contestato delitto di appropriazione indebita, va detto che i pur pregevoli argomenti spesi dal ricorrente non possono essere accolti. Ciò non tanto per le considerazioni dei giudici di appello sulla impossibilità di configurare il reato di cui all’articolo 646 c.p. quando l’appropriazione concerna beni immateriali, perché in tal caso l’appropriazione riguarderebbe, come correttamente osservato dal ricorrente, i due computers portatili, fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, era stato debitamente contestato, ma per la semplice ragione che quelle indicate nel capo di imputazione non sono altro che le modalità attraverso le quali si è realizzata la intrusione nel sistema informatico punibile ai sensi dell’articolo 615 ter c.p.. Come si è già rilevato, infatti, la duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico costituisce condotta tipica del reato di cui all’articolo 615 ter c.p., potendo l’intrusione informatica punibile sostanziarsi sia in una semplice lettura dei dati contenuti nel sistema, sia nella copiatura degli stessi. Ciò perché per accesso - così la rubrica dell’articolo 615 ter c.p. - deve ritenersi, come chiarito da autorevole dottrina, non tanto il semplice collegamento fisico, ovvero l’accensione dello schermo ecc., ma quello logico, ovvero il superamento della barriera di protezione del sistema che renda possibile il dialogo con il medesimo in modo che l’agente venga a trovarsi nella condizione di conoscere dati, informazioni e programmi; la conoscenza dei dati, evidentemente, può avvenire sia con la semplice lettura, sia con la copiatura degli stessi. Se quanto detto è vero deve ritenersi che quelle contestate non siano altro che semplici modalità per consumare il delitto di abusivo accesso informatico, cosicché la condotta del presunto delitto di appropriazione indebita si esaurisce in quella del delitto di cui all’articolo 615 ter c.p.. Deve, pertanto, ritenersi che la condotta rubricata come ipotesi di violazione dell’articolo 646 c.p. rimanga assorbita dal reato di cui all’articolo 615 ter c.p. e non sia autonomamente punibile, trattandosi di modalità di consumazione di quest’ultimo delitto. L’ultimo motivo di impugnazione è fondato. In effetti l’unica ragione della esclusione del reato di cui all’articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003 - trattamento illecito dei dati - indicata dalla Corte di merito consiste nella ritenuta assenza del nocumento, dal momento che lo Studio Tizio continuò a funzionare anche dopo la illecita intrusione nel sistema informatico ed il trattamento dei dati illecitamente acquisiti. In altra parte della motivazione, però, la Corte di merito aveva segnalato che non sussistevano i reati contestati, ma che non vi era dubbio che lo storno di clientela attuato tramite la acquisizione dei dati ed il trattamento degli stessi avesse prodotto dei danni che avrebbero potuto essere posti a fondamento di una pretesa risarcitoria a seguito di illecito civile. Appare difficile conciliare una tale affermazione con la ritenuta assenza di nocumento, apparendo, peraltro, del tutto fuorviante l’argomento che lo studio aveva continuato a funzionare. Il problema, infatti, non è questo perché nella specie potrebbe, a cagione delle condotte costituenti reato poste in essere da Caio e Sempronio, esservi stata una riduzione della attività e di ciò i giudici avrebbero dovuto tenere conto. Insomma la motivazione posta a sostegno della assoluzione dal reato di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 196 del 2003 è affetta da manifeste illogicità che impongono l’annullamento della sentenza impugnata anche se, come già detto, limitatamente agli effetti civili. In conclusione per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Le spese della parte civile vanno liquidate con la sentenza definitiva. P.Q.M. La Corte annulla agli effetti civili la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Fonte: penale.it

Linux: come e perchè

Una valida guida per chi si accinge a passare a GNU/Linux e sperimentare così un sistema operativo libero.
Download: Linux: come e perchè
      

La sentenza: giusto multare il ciclista che parla al cellulare

da Corriere.itTribunale Parma: giusto multare ciclista che parla al cellularePARMA - Non si puo’ parlare al cellulare senza auricolare anche mentre si va in bicicletta. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Parma che ha accolto un ricorso present…

Piu’ privacy per i pensionati: l’ex dipendente pubblico ha diritto a ricevere il cedolino della pensione presso una casella postale

Più privacy per i pensionati
L’ex dipendente pubblico ha diritto a ricevere il cedolino della pensione presso una casella postale

I pensionati, ex dipendenti pubblici, possono indicare una casella postale, diversa dall’indirizzo di residenza, come recapito per ricevere…



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DOMANDA RICONVENZIONALE E RITO DEL LAVORO: UN PRONUNCIATO - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Iusreporter.it - Documenti
DOMANDA RICONVENZIONALE E RITO DEL LAVORO: UN PRONUNCIATO
GIORGIO VANACORE
AVVOCATO IN NAPOLI
giorgiovanacoreavv@libero.it
 
 
La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 e ss. c.p.c. si vuole, per giurisprudenza…



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UPDATE: il comitato contro la pirateria digitale e multimediale.

Credo che nessuno possa sospettare che - almeno in relazione alla questione dell'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale - io sia filo-francese ma non posso astenermi dal rilevare che la Commissione Olivennes ha visto la luce in un contesto assai più trasparente ed illuminato di quello nel quale è stato istituito l'italico Comitato.
Cominciamo dal titolo.
L'incarico [...]

Il mio primo Mac

Ragazzi, giusto due parole. Domani avrò il giorno libero, ma mille impegni. Tra i tanti, se tutto andrà bene, passerò a ritirare il mio primo Mac (di proprietà, intendo…). In serata spina nell’interruttore, configurazione della Vodafone Station, …

24H shops & chinese fast food


Della Silva, omicidio o morte naturale?

da Repubblica.itDella Silva, 49 anni, è stato rinvenuto vestito e senza apparenti segni di violenza in uno stabile a Lambrate. La moglie lunedì aveva denunciato la scomparsaMilano, giallo su giornalista mortoInquirenti: forse spostato il corpoEra car…

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