TRIBUNALE DI MODICA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice penale monocratico dr.ssa Patricia Di Marco, alla pubblica udienza dell’08.05.2008 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:
SENTENZA
nei confronti di: R. C., nato a XXX il 26.08.XXXX, residente in XXX n. 46 Libero Assente
IMPUTATO
del reato p. e p. dagli artt.5 e 16 della L. 08.02.1948 n. 47, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso sul sito internet www.accadcinsicilia.net senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio per avere il R. comunicato al provider Tiscali il proprio indirizzo di posta elettronica in XXX, con registrazione avvenuta in data 16 dicembre 2003.
In XXX il 16.12.2003 e fino al 07.12.2004. Con la recidiva di cui all’art. 99 C.P. Con l’intervento del Pubblico Ministero dr.ssa V. Di Grandi V. Proc. O. del difensore dell’imputato, Avv. Y
Le parti hanno concluso come segue:
Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell’imputato alla pena di € 250,00 di multa. Il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo l’imputato commesso ed in subordine, ex art.530, 2° co. c.p.p..
MOTIVAZIONE
R.C. veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Modica in composizione monocratica con decreto emesso il 31.05.2006 dal Pubblico Ministero presso questo Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge n. 47 dell’8.02. 1948 meglio specificato in rubrica. All’udienza dcl 25.09.2007, alla presenza dell’imputato, dopo diversi rinvii dovuti ad impedimenti del difensore di fiducia dell’imputato, si dava inizio all’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei testi indicati in lista dal P.M.. Alla stessa udienza l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni. All’udienza del 29.01.2008 il Tribunale disponeva degli ulteriori accertamenti mediante la Polizia Postale di Catania relativamente alla cadenza con cui il sito veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli. Indi all’udienza dell’8 maggio 2008, dopo avere escusso l’Assistente della Polizia Postale di Catania Vito Latora, esaurita l’istruttoria dibattimentale, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni come da verbale in atti. All’odierno imputato è stato contestato il reato di cui agli artt. 5 e 16 della L. n. 47 dell’8.02. 1948 per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso, con registrazione avvenuta il 16.12.2003, sul sito Internet WWW.accadeinsicilia.net. senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio. In diritto occorre preliminarmente osservare che l’art. 5 della L. n. 47/1948 stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato preventivamente registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Il successivo art. 16 dello stesso testo normativo punisce penalmente chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale ovvero di un periodico, senza che sia stata eseguita la suddetta registrazione. Va chiarito che il provvedimento di registrazione consiste in un mero controllo di legittimità della regolarità formale dei documenti prodotti e della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di legge. La registrazione di un periodico, quindi, non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa, essendo esclusa nell’emissione del suddetto provvedimento ogni valutazione discrezionale circa l’opportunità di consentire o meno la pubblicazione. La finalità della registrazione è unicamente quella di garantire la repressione degli abusi e di individuare i soggetti responsabili di eventuali illeciti commessi a mezzo stampa. Essa rappresenta soltanto una condizione di legittimità della pubblicazione, la cui mancanza dà luogo al reato di stampa clandestina. D’altro canto anche la Corte Costituzionale con sent. N. 2 del 1971 ha escluso che le disposizioni in esame compromettano le libertà riconosciute e garantite dall’art. 21 della Cost., avendo ivi affermato che l’obbligo della registrazione riguarda esclusivamente i giornali quotidiani o periodici, sicché non pone alcuno ostacolo a che un soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici. Peraltro deve precisarsi che, sulla scorta di fondamentali enunciati del Giudice Costituzionale (sent. Cort. Cost. n. 826 del 14.07.1988), la nozione di libertà di manifestazione del pensiero fa oggi riferimento non solo alla libertà di colui che intende avvalersene in senso attivo, ma anche al diritto dei destinatari del messaggio comunicativo. Pertanto, al fine di assicurare un equilibrio tra queste due posizioni, entrambe costituzionalmente protette, appare legittimo l’intervento del legislatore volto a regolare l’esercizio dell’attività d’informazione. Ciò posto, occorre rilevare che, sino all’entrata in vigore della legge n. 62 del 2001, il prevalente orientamento giurisprudenziale aveva adottato un’interpretazione restrittiva dell’art. 1 della L. n. 47 del 1948, ritenendo che, affinché una pubblicazione potesse essere ricompresa nella nozione di prodotto editoriale di cui alla citata disposizione, dovesse necessariamente sussistere il requisito ontologico della riproduzione del giornale su supporto cartaceo. Secondo tale orientamento veniva esclusa la possibilità di estendere ai giornali telematici le disposizioni relative alla registrazione previste per la stampa periodica. Infatti la Legge n. 47 del 1948 all’art. 1 statuiva che, ai fini della suddetta legge, per stampa o stampati dovessero considerarsi tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione Solo successivamente con la legge n. 62 del 2001 il legislatore ha esteso il concetto di prodotto editoriale, ricomprendendo in esso non solo il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ma anche quello realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione anche con mezzo elettronico, ed ha, conseguentemente, esteso l’applicazione degli artt. 2 e 5 della L. n. 47 del 1948 anche ai giornali e periodici c.d. telematici. Ed invero la nuova legge all’art. 1, comma 1°, statuisce che per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva, con esclusione dei prodotti disco grafici o cinematografici” e stabilisce al successivo comma 3° che “al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. I1 prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identìficativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948?. A seguito dell’entrata in vigore della suddetta legge si sono affermati due contrapposti orientamenti interpretativi circa l’ambito di applicazione del menzionato testo normativo. Secondo l’interpretazione fornita da alcuni autori il regime prescritto dall’art. 1 della L. n. 62/2001 troverebbe applicazione solo per coloro i quali intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla medesima legge. Diversamente secondo altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Il sez. Civile, 10-16 maggio 2006 n. 6127; Tribunale Salerno, 16.03.2001; Tribunale Latina, 7.06.200 1) la norma, che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale «incriminato». Questo giudicante ritiene di aderire al secondo orientamento dianzi illustrato in quanto lo stesso, oltre che più razionale da un punto di vista sistematico, appare peraltro confermato dal fatto che il titolo della legge del 2001 reca “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416?, il che lascia intuire che l’intenzione del legislatore non fosse solo quella di dettare regole sulle provvidenze, ma anche di introdurre modifiche attinenti all’intero settore dell’editoria. Pertanto l’inciso contenuto nell’art. 1 della legge in esame “ai fini della presente legge” avrebbe valore generale e non limitato all’erogazione dei contributi. Orbene, alla luce della suddetta normativa, al prodotto editoriale, per come definito dal comma 1 dell’art. 1 della L. n. 62/2001, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della L. n. 47/1948, mentre i prodotti editoriali diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata sono ulteriormente sottoposti agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948. In sintesi devono essere inscritte, nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità. In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note. Ed è, altresì, ovvio che il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 3, della L. n. 62/2001 agli att. 2 e 5 della L. n. 47/1948 implica automaticamente il richiamo anche all’art. 16 della stessa legge e, quindi, alle sanzioni penali prescritte per l’ipotesi di inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5. Sicché l’art. 16 della legge sulla stampa si applica anche ai giornali telematici non già in via analogica, come da alcuni sostenuto, ma perché è lo stesso legislatore che rinvia a detta disposizione nel momento in cui impone alle testate periodiche l’obbligo della registrazione. D’altra parte diversamente opinando sarebbe irragionevole prevedere ed imporre anche ai periodici telematici gli stessi obblighi prescritti per la stampa ed escludere l’irrogazione delle sanzioni penali fissate per l’inosservanza dei suddetti obblighi. Detto quadro normativo, per quello che in questa sede interessa, non è stato intaccato dall’entrata in vigore del D.Lvo n. 70 del 2003, il quale, per come risulta dalla stessa rubrica del decreto, disciplina esclusivamente “i servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”. Le finalità della nuova normativa sono rese esplicite dal l° comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 70/2003 e consistono nella promozione della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione (SSI), e segnatamente nell’attività di commercio elettronico. Tale normativa, da un punto di vista oggettivo e per come stabilito dall’art. 2 dello stesso decreto, si riferisce a “qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”. Sostanzialmente, rientra nell’ambito regolato dalla nuova disciplina il c.d. commercio elettronico, inteso quale attività di contrattazione telematica e relative operazioni propedeutiche, oltre che qualsiasi tipo di servizio, che comunque costituisca un’ attività economica. In relazione, poi, all’ambito soggettivo di applicazione, tre sono le definizioni rilevanti. Il «prestatore», che viene definito, sempre dall’art. 2, come la persona fisica o giuridica che presta un servizio per la società dell’informazione (SSI); il «destinatario del servizi» quale soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un SSI, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; il «consumatore» come qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca con finalità non riferibile all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Deve di conseguenza concludersi che il decreto legislativo in parola regola esclusivamente l’attività di prestazione di servizi di informazione, resa dalle società di informazione e da coloro che prestano servizi per le suddette società, mentre non si applica al singolo che svolge l’attività d’informazione non in forma commerciale e, quindi, non in qualità di prestatore di servizi nel senso dianzi delineato. A tal fine va anche evidenziato che l’art. 1, ultimo periodo, della 1. n. 62/2001 risulta immutato e non è stato abrogato dal D.L.vo n. 70/2003, né la norma contenuta nel comma 3° dell’art. 7 può essere considerata norma di interpretazione autentica del citato art. 1 della 1. n. 62/2001, essendo il decreto legislativo in commento applicativo, nell’ambito dell’ordinamento interno, di una direttiva comunitaria, la quale, al momento della sua emanazione, non poteva, evidentemente, avere a riferimento la legislazione interna preesistente. L’orientamento che, al momento dell’entrata in vigore della 1.n. 62/2001, interpretava restrittivamente l’art. i, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001, affermando come in realtà tale norma sancisse l’obbligo di registrazione solo per le testate giornalistiche on-line che volessero accedere ai finanziamenti statali, non è, dunque, condivisibile proprio in ragione dell’emanazione del D.L.vo n. 70/2003, il quale ha dovuto introdurre, successivamente ed all’uopo, una disposizione ad hoc, che, si ribadisce, non è di interpretazione autentica e che esenta dalla registrazione le testate editoriali telematiche riferibili alle società di servizi. Non può, quindi, sostenersi, sic et simpliciter, che l’art. 7, comma 3°, D.L.vo n. 70/2003 abbia sostanzialmente sancito l’inoperatività dell’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001, facendo salva solo la marginale ipotesi dell’accesso al finanziamento pubblico. Semmai al contrario, avuto riguardo all’oggetto della disciplina del D.L.vo n. 70/2003 ed alla portata generale dell’art. 1, commi 1 e 3, della 1. n. 62/2001, il complesso sistematico delle norme impone un’esegesi delle medesime nel senso che al singolo giornalista, che non svolge la propria attività in forma economica e che non presta servizi in favore di una società di informazione, non può applicarsi la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003, che esonera dalla registrazione le testate editoriali telematiche che non intendono accedere alle provvidenze di cui alla legge n. 62/2001, perché tale disposizione riguarda solamente il c.d. prestatore di servizi, rimanendo conseguentemente il singolo giornalista sottoposto all’obbligo di cui all’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001. A conferma di quanto sopra asserito (in operatività del comma 3°art. 1 L. n. 62/2001) va ulteriormente chiarito che la registrazione cui fa riferimento l’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003 non può che essere quella da effettuarsi presso il Registro Operatori della Comunicazione (ROC), istituito con la L. n. 249 del 1997 (art. 16 L. n. 62/2001), e non quella da effettuarsi ai sensi dell’art. 5 della L. n. 47/1948 (art. 1, comma 3, L. n. 62/2001), essendo la prima sostitutiva della seconda, ai sensi dell’art. 16 della L n. 62/2001, ed essendo tenute le società dei servizi di informazione, cui si applica il D. Lvo n. 70/2003 e fatta salva l’esenzione di cui all’art. 7, comma 3°, del D.L.vo n. 70/2003, all’iscrizione presso il suddetto registro, anche in funzione sostitutiva della registrazione prevista dall’art. 5 della 1. n. 47/1948, quale obbligo connesso al singolo servizio ex art. 7, comma 1°, del D.L.vo n. 70/2003 e ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della 1. n. 62/2001 con l’art. 1 comma 6 lett. a) numero 5) della L. 249/1997. Le stesse, infatti, rientrano tra i soggetti individuati all’uopo dalla legge del 1997 e cioè tra “i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell’Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o tele visivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e tele visivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica e digitale”. In conclusione, alla stregua della normativa introdotta con il D.L.vo dcl 2003, devono inscriversi nel Roc soltanto i soggetti editori che pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi qualora intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. n. 62 del 7.03.2001 o che, comunque, ne facciano specifica richiesta. Tale differenziazione di trattamento per le società di servizi di informazione e per il prestatore di servizi che opera in favore della stessa, i quali qualora non intendano beneficiare del finanziamento pubblico sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al Roc, si giustifica in considerazione del fatto che detti enti collettivi sono già sottoposti ad una normativa che consente facilmente di individuarli e, dunque, garantisce la trasparenza ed il controllo sullo svolgimento della loro attività (vedi appunto D. Lvo n. 70/2003 e segnatamente lo stesso art. 7, commi i e 2, che impone al prestatore l’obbligo di fornire una serie di dettagliate informazioni circa la propria attività). Una diversa interpretazione delle disposizioni in commento, a parere di questo Decidente, sarebbe suscettibile di irragionevolezza ed in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. Difatti, qualora dovesse ritenersi che la disposizione di cui all’art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 70/2003 abbia escluso l’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo. Si aggiunga che proprio la pubblicazione di una pagina web rappresenta la forma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale “luogo” virtuale può essere visitato non solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a conoscere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che, inserendo uno o più termini in un motore di ricerca, vengono indirizzati al sito in oggetto. Al riguardo proprio la Suprema Corte in una recente sentenza ha rilevato come nel caso in cui un utente di Internet “crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto -ma non troppo - ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a connettersi)” (Cass. pen. 27 dicembre 2000). Tanto premesso in diritto, nel caso in esame risulta acclarata la sussistenza del reato contestato all’odierno imputato. Dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che l’imputato ha pubblicato sul sito internet denominato www.accadeinsicilia.net, un giornale che rientra nel paradigma del prodotto editoriale descritto dall’art. 1, comma 3, L. n. 62/2001. In primo luogo è lo stesso imputato che, intitolando il proprio prodotto “Accade in Sicilia giornale di informazione civile”, ha definito e qualificato il proprio prodotto come giornale diretto a svolgere attività di informazione e, dunque, come prodotto editoriale. Ad ulteriore conferma che quanto pubblicato dal Ruta sul sito in parola sia un prodotto editoriale proviene dal contenuto degli articoli in esso pubblicati, i quali hanno ad oggetto fatti di cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette e fatti storici (vedi: “omicidi Tumino e Spampinato”; “affare acqua e mafia”; 8.08.2003 “emergenze e giustizia il questore Casabona viene trasferito da Ragusa “; 29.06.2003 “caso Carbone-Antonveneta. Nell’est siciliano si vilipende la legge fino alla vergogna”; 15.04.003 “Operazione privè negli iblei”). In secondo luogo, l’attività istruttoria ha consentito di accertare che il sito internet creato dall’imputato presentava le caratteristiche di un periodico per la sistematicità con cui veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli. Dalle pagine del suddetto giornale rinvenute dalla Polizia Postale di Catania e da quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento si evince chiaramente che gli articoli venivano pubblicati con cadenza giornaliera, dato peraltro confermato, come già anticipato, anche dalla denominazione data dallo stesso imputato di “Giornale” che letteralmente significa quotidiano di informazione” (vedi articoli datati 27.11.2004, 25.11.2004, 15.11.2004, 17.11.2004, 10.11.2004, 6.11.2004, 3.11.2004, 1.11.2004, 30.10.2004, 28.10.2004, 14.10.2004, 13.10.2004). In conclusione, il prodotto pubblicato dal Ruta sul sito internet denominato WWW.accadeinsicilia.net si inquadra esattamente nell’ambito del prodotto editoriale di cui all’art. 1, commi 1° e 3° del D. lvo n. 62/2001 per la cui pubblicazione era necessaria la registrazione presso la cancelleria del tribunale, non operando nel caso di specie l’esenzione di cui all’art. 7, c. 3°, D. Lvo n. 70/2003 perché l’imputato non ha svolto l’attività d’informazione per cui è processo in forma commerciale o comunque economica, né ha operato quale prestatore di servizi per le società di servizi d’informazione. L’inottemperanza al predetto obbligo, in applicazione di principi di diritto sopra enunciati, integra il reato di cui all’art. 16 della L. n. 47/1948. In ultimo va chiarito che non assume rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilità dell’imputato, l’affermazione resa dallo stesso in sede di spontanee dichiarazioni, secondo cui il prodotto dallo stesso pubblicato non fosse un quotidiano, ma semplicemente un “blog” inteso come diario di informazione civile. Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il “blog” è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale. Infatti un “blog” può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico. Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l’obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione. Nella fattispecie de qua, come risulta dalle pagine acquisite agli atti e come ha riferito il teste La Tora, per pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessario contattare costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l’articolo che si intendeva pubblicare. Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile. A suggello e conferma di quanto sopra va, del resto, richiamato che lo stesso imputato ha definito la propria pubblicazione come “Giornale di informazione civile”. L’imputato va, quindi, condannato in ordine al reato allo stesso contestato. L’imputato appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche attesa la sua incensuratezza. Così affermata la penale responsabilità di R.C. in ordine al reato ascrittogli, avuto riguardo ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., riconosciute le attenuanti generiche per l’incensuratezza dell’imputato, si ritiene equo determinare la pena in € 150,00 di multa (pena base € 225,00 di multa ridotta nella misura finale ex art. 62 bis c.p.). All’affermazione di responsabilità dell’imputato segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali. Data la complessità delle questioni trattate è stato fissato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione. P.Q.M. Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.; dichiara R.C. colpevole del reato allo stesso ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; visto l’art. 544 c.p.p.;
fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta. Modica 8.05.2008 IL GIUDICE Patricia Di Marco
Ad Ancona dal 30 agosto al 7 settembre il Festival Internazionale Adriatico Mediterraneo vede 100 artisti in 9 giorni, dalle 18 alle 24 (3 eventi a sera), protagonisti di 40 spettacoli invadere 14 tra i luoghi più suggestivi della città, porta d’Oriente, capoluogo delle Marche, da poco nominata sede permanente del Segretariato dell’Adriatico. Dalla Chiesa del Gesù alla Mole Vanvitelliana, dall’Arco di Traiano al Teatro delle Muse, dalla Sinagoga al porto, musica, poesia, arte, cinema e originali appuntamenti in esclusiva per il festival con artisti provenienti dall’area del bacino Adriatico Mediterraneo: dalla Croazia, al Marocco, dalla Spagna ad Israele, disegnano nuovi scenari di integrazione e coesione.
Produzioni ed eventi culturali progettati per il festival, come l’anteprima assoluta del film Alma, che inaugura il 30 agosto alla Mole Vanvitelliana il programma della manifestazione; storia vera di un equipaggio russo abbandonato al suo destino ed adottato dalla gente del porto di Ancona con la regia di Max Volponi. Il 31 agosto sempre alla Mole Vavitelliana dedicato ai Balcani sarà il concerto di Massimo Zamboni (ex CCCP-CSI), che partecipa anche alla presentazione del film Il tuffo della rondine di Stefano Savona che racconta della città di Mostar e del concerto che lì tennero dieci anni fa i CSI. Il 1 settembre David Riondino dà voce in un’altra produzione ad hoc per il festival sotto l’egida dell’Associazione Adriatico Mediterraneo e del Teatro Stabile delle Marche: con la lettura teatral-musicale del poema La Rosa di Franco Scataglini (tra le voci più belle del ‘900 di origine anconetana) con musiche originali di Giovanni Seneca.
Tra le esclusive nazionali la notte dedicata alle donne con Il canto di Lilith che mescola artiste provenienti da Algeria, Marocco, Sudan, Madagascar, Spagna e Italia. Saranno presenti Nicola Piovani, Rami Fortis, Eugenio Bennato, Massimo Zamboni, David Riondino, Massimo Carlotto e una mostra, “Cartoline dalla Serbia” a cui partecipa Aleksandar Zograf.
… solo se voi aziende lo sosterrete.
Dario, bravissimo blogger tecnico vuole andare a partecipare al Web 2.0 Expo di New York, appuntamento importante per chi è interessato al web 2.0.
Essendo uno studente non può sostenere le spese necessarie e quindi cerca uno sponsor.
Essendo uno squattrinato di natura io non posso autarlo ma con un minimo [...]
L’attivista cinese Suki Chung della Labour Action China, invitata in Italia da Fair Coop nell’ambito della campagna “Abiti puliti”, parla, in una video intervista ad A Sud, della situazione dei diritti dei lavoratori cinesi, e di cosa possono fare i governi, le grandi marche, le associazioni per migliorarla.
Per chi non conosce lo spagnolo, anche se è molto intuitivo
TAVOLA DELL’EQUIVALENZA DEL TEMPO IN INTERNET:
“un secundo” = mezz’ora
“guardo solo la posta”= 45 minuti
“un momento”= 1 ora
“adesso arrivo!”= 3 ore
“a e mezza vado” = faccio mattina!
via: ecuaderno
Comprato quasi per caso, L’ombra del vento è diventato il mio compagno cartaceo dell’unica settimana di ferie di questo agosto 2008.
Il romanzo dello scrittore spagnolo Carloa Ruiz Zafon, è la dimostrazione come il passaparola funziona molto bene, forse meglio di molte pubblicità. Uscito nel 2001 in sordina è diventato un caso letterario in Spagna [...]
Il 15 agosto è stato presentato il progetto agriturismo Misiones, promosso da ISCOS Argentina. Attraverso il turismo rurale questa iniziativa promuove lo sviluppo sostenibile e la difesa delle risorse naturali insieme ai piccoli produttori della provincia di Misiones in Argentina.
Il partner locale è UNEFAM (Union de Escuelas de la Familia Agricola de Misiones).
La concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’ art. 62-bis c.p. deve sempre essere motivata dal giudice
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere Dott. LICARI Carlo - Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma nei confronti di O.C.V., nato il …, avverso la sentenza del 24/07/2003 del Gip presso il Tribunale di Rieti;Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Giuseppe Brusco;Sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.La Corte:OSSERVA1) Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunziata il 24 luglio 2003 ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti ha applicato a O.C.V. la pena concordata tra le parti (anni cinque di reclusione ed Euro 11.477,00, di multa) per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (detenzione a fini di spaccio di oltre 47 kg. di cocaina) accertato in …Il ricorrente deduce, a sostegno dell’impugnazione, mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla concessione all’imputato delle attenuanti generiche (concessione giustificata esclusivamente in base all’incensuratezza dell’imputato) e al giudizio di prevalenza di queste circostanze sull’aggravante contestata (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2: ingente quantita’).2) Il ricorso è fondato.Il c.d. patteggiamento, regolato dagli artt. 444 c.p.p., e segg. è un istituto processuale in base al quale il pubblico ministero e l’imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sull’esistenza delle circostanze, sulla comparazione delle medesime e sull’entità della pena.Su questo accordo la cognizione del giudice di merito non ha la stessa ampiezza prevista qualora si proceda al giudizio perchè il giudice deve procedere (oltre che alla valutazione sulla congruià della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 1990 n. 313) all’accertamento dell’eventuale esistenza, che deve apparire evidente, di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen..Va pero’ osservato che, in base all’art. 444 c.p.p., comma 2, il giudice deve verificare altresì la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti.Ed è consentito al pubblico ministero, in particolare al procuratore generale, di proporre ricorso in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena che abbia violato le regole imposte al giudice dall’art. 444 cod. proc. pen., comma 2, (sull’ammissibilità dell’impugnazione del procuratore generale diretta ad ottenere una corretta qualificazione del fatto reato v. Cass. sez. 6^, 11 dicembre 2003 n. 6510, Rossi, rv. 228272; sez. un. 19 gennaio 2000 n. 5, Neri, rv. 215826; sez. 5^, 26 gennaio 1999 n. 467, Tavagnacco, rv. 213185) perchè la verifica del giudice di merito, contenuta nella sentenza di applicazione della pena, pur inappellabile, non si sottrae agli ordinari strumenti di sindacato e controllo della correttezza giuridica della decisione giudiziale.Con la conseguenza che il sindacato della Corte di Cassazione, pur non potendo essere esteso al merito delle pattuizioni e alla congruità della pena, dovrà riguardare, negli stretti limiti previsti per il giudizio di legittimità, l’eventuale esistenza di vizi denunziabili in questa sede (salvo ovviamente quelli incompatibili con la specialità del rito: per es. quello previsto dalla lett. e dell’art. 606 cod. proc. pen.).3) Nella specie la violazione denunziata dal ricorrente si è effettivamente verificata.E’ vero infatti che il trattamento sanzionatorio - comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito.Ma il giudice, nel recepire l’accordo delle parti, deve sindacarne il contenuto per verificare, oltre alla congruità della pena pattuita, se il contenuto del medesimo corrisponda a corretti criteri logico giuridici.Il sindacato di legittimità avrà ad oggetto questa valutazione per verificare se, sui punti su cui si svolge il controllo del giudice di merito, questi abbia motivato adeguatamente il suo convincimento (anche implicitamente quando la fattispecie lo consenta).Nel caso in esame la sentenza impugnata non si è attenuta ai criteri indicati limitandosi ad affermare che “in considerazione dello stato di incensuratezza del reo è opportuno applicare le circostanze attenuanti generiche” e affermando nella sostanza il principio, che non esiste nel nostro ordinamento, secondo cui l’imputato incensurato ha comunque diritto ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche e quindi trasformando una valutazione discrezionale in un obbligo giuridico per il giudice.In ogni caso, anche se l’espressione riportata fosse stata utilizzata impropriamente, v’è da osservare che il giudice di merito, nella concessione delle attenuanti in questione, deve indicare gli elementi dai quali possa trarsi, anche per implicito, il percorso logico che lo ha condotto al riconoscimento in questione precisando quali siano gli elementi decisivi per tale statuizione e, nel caso sia ritenuta la meritevolezza dell’attenuazione della pena, deve specificare le ragioni ritenute atte alla mitigazione del trattamento sanzionatorio anche se non è necessario che vengano prese in considerazione tutte le circostanze rilevanti in positivo o in negativo (cfr. Cass. sez. 2^, 11 ottobre 2004 n. 2285, Alba, rv. 230691; sez. 1^, 4 novembre2004 n. 46954, Palmisani, rv. 230591; sez. 1^, 21 settembre 1999 n. 12496, Guglielmi, rv. 214570; 19 ottobre 1992 n. 11361, Gennuso, rv. 192381).In particolare il giudice di merito è tenuto ad esplicitare le ragioni del suo convincimento nei casi in cui, come quello in esame, ci si trovi in presenza di un fatto di rilevante gravità.In questi casi la decisione sulla concessione in questione non può omettere di prendere in considerazione, sia pure globalmente, gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., oltre alle diverse circostanze non codificate.Tanto più nei casi nei quali l’incensuratezza degli imputati, trattandosi di stranieri, costituisca la regola e comunque abbia carattere neutro (a meno che non si accerti che l’imputato è vissuto nello Stato per un periodo di tempo considerevole o che è incensurato anche nel paese di provenienza).In conclusione, su questo punto, la statuizione impugnata è da ritenere adottata in violazione di legge perchè nella sostanza afferma erroneamente l’esistenza del diritto degli incensurati alla concessione delle attenuanti generiche senza prendere in considerazione gli altri aspetti in precedenza indicati in un caso la cui gravità lo richiedeva.Quanto al giudizio di prevalenza delle attenuanti la statuizione è poi del tutto mancante di motivazione che avrebbe dovuto essere tanto più pregnante in considerazione del quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato.Insomma il giudice di merito è venuto meno all’obbligo su di lui incombente di motivare adeguatamente e non illogicamente sia in merito alla concedibilità dell’attenuante sia in merito alla prevalenza delle attenuanti sull’aggravante contestata.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice che l’ha pronunziata per l’ulteriore corso.P.Q.M.la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rieti per l’ulteriore corso.Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2008
Cassazione penale, Sez. VI, 10 luglio 2008, n. 28736
Al fine di valutare il discrimine tra concussione o corruzione si deve tener conto della posizione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale. Se la volontà dell’extraneus risulta viziata da vis compulsiva per prevaricazione del p.u. si avrà concussione, a prescindere dai vantaggi che il privato potrebbe direttamente trarne.
Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale S.F. è stata dichiarata colpevole del reato di concorso in concussione consumata e tentata - perché, agendo in concorso con M.G., assessore ai trasporti del comune di Cerveteri, costringevano e comunque inducevano F.I., amministratore della Seatour, affidataria in via provvisoria del servizio di trasporto pubblico urbano, a consegnare somme di danaro allo scopo di ottenere il pagamento dei contributi regionali per il servizio prestato e il rinnovo del servizio provvisorio, e tentavano di costringere il predetto a consegnare ulteriore danaro allo scopo di favorirlo nell’affidamento definitivo di detto servizio - e condannata alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, la Corte di merito ha ritenuto la piena utilizzabilità, come prova documentale, delle registrazioni, effettuate dalla parte lesa, dei colloqui intercorsi con gli imputati, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; ha individuato il discrimine tra concussione e corruzione nella posizione psicologica del privato a fronte del pubblico ufficiale nel momento in cui costoro addivengono al “pactum sceleris“, per ritenere pienamente condivisibili le valutazioni esposte dal giudice di primo grado, e sottolineare la costante soggezione del F., per il timore di un danno minacciato esplicitamente o implicitamente o di futuri svantaggi, alla preminenza del pubblico ufficiale e della sua complice S., pronti maliziosamente a sfruttare determinate situazioni di fatto, per alimentare nel privato la convinzione di esserne stati gli artefici e indurlo ad aderire alle loro richieste; ha ritenuto, quanto alla posizione della S., che, pur essendo stata l’iniziativa sempre del F., la richiesta di danaro era partita proprio da quest’ultima; ha aggiunto che non era possibile qualificare come truffa il reato commesso dalla donna, dal momento che la sua condotta non poteva essere valutata autonomamente, emergendo dalle registrazioni in atti la prova lampante dell’accordo esistente tra lei e il pubblico ufficiale per indurre il F. alle dazioni di danaro; ha escluso poi che il vantaggio cui tende il privato potesse considerarsi significativo rispetto alla sussistenza della corruzione al posto della concussione, ovvero che il F. stesse cercando qualcosa che non gli spettasse, ed ha infine ritenuto egualmente sussistente il concorso dell’imputata nella tentata concussione, avente ad oggetto l’affidamento definitivo del servizio, escludendo ogni rilevanza alla circostanza che i rapporti tra la S. e il F. si fossero interrotti nel (omissis), epoca dell’ultima conversazione tra i due, mentre i rapporti con il M. erano continuati fino al (omissis), come si poteva evincere dal contenuto delle successive conversazioni intercorse tra F. e M.
Avverso tale decisione ricorre l’imputata a mezzo del suo difensore e a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata sentenza deduce vari motivi.
Con un primo motivo denunzia la violazione degli artt. 317 e 319 c.p. e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione dei presupposti del delitto di concussione e del delitto di corruzione.
Partendo dal principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che l’elemento essenziale del delitto di concussione consiste, non tanto nella superiorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato, quanto nell’abuso della qualità e dei poteri del medesimo, in modo tale che la promessa del danaro o la dazione indebita siano conseguenza della coazione psicologica esercitata da quest’ultimo sul soggetto passivo, la difesa censura l’errore in cui erano incorsi i giudici del merito, cui era sfuggito che l’attività della pubblica amministrazione, che interessava al F. non era legata a provvedimenti del comune di Cerveteri, ma a provvedimenti della Regione Lazio, competente a norma della legge 10 aprile 1981, n. 151 a provvedere in materia di autorizzazione e concessione di trasporti pubblici regionali, di autoservizi di linea, ai quali era interessata la società del F.
Era infatti alla Regione Lazio che il F., ad avviso della difesa, si rivolge, chiedendo l’intervento della S., ritenuta soggetto più adeguato del M., sotto il profilo politico, per ottenere sempre dalla Regione i provvedimenti che in realtà non aveva ottenuto.
In questa ottica doveva ritenersi errata la conclusione, cui era approdata la Corte distrettuale nel qualificare concussione la condotta degli imputati, escludendo il criterio dell’iniziativa del privato o del pubblico ufficiale ovvero quello della conformità o contrarietà dell’atto ai doveri di ufficio ovvero quella del vantaggio giusto o ingiusto cui il privato tende.
La sentenza impugnata non aveva preso in esame la illiceità del risultato del patto intercorso tra le parti che avrebbe dovuto orientare tutt’al più verso la corruzione, proprio per la capacità di autodeterminazione che il privato manifesta al fine di conseguire il risultato illegittimo auspicato, essendo evidente dal contenuto dei colloqui registrati che il F. stesse cercando di ottenere un vantaggio che non gli spettava e cercava di conseguirlo, versando danaro a coloro che riteneva più adatti ad aiutarlo.
Con un secondo motivo denunzia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, testualmente rilevabile, in riferimento alla mancata derubricazione in truffa aggravata della condotta contestata alla S.
Partendo anche qui dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale ricorre non la concussione, ma la truffa quando solo in via accessoria l’abuso della qualità o della funzione da parte del pubblico ufficiale concorra alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto da raggiri o artifici ad accedere ad una prestazione, che egli crede non dovuta, la difesa sostiene che i giudici del merito non avevano valutato la vicenda nella sua entità, quale emersa dalle registrazioni dei colloqui, che evidenziavano non già una violenza psicologica, ma solo una millanteria dell’imputata attraverso la assunzione di una veste politica e di un potere inesistente nella realtà, per costringere il F. a versare danaro.
Con il terzo e ultimo motivo denunzia il vizio motivazionale, risultante dal testo della sentenza, in riferimento alla valutazione della prova della dazione del danaro all’imputato, censurando l’operato dei giudice del gravame, che sul punto avevano omesso di spiegare la contraddittorietà tra le dichiarazioni del F. di aver provveduto al versamento della somma con due assegni tratti sul suo conto corrente e la annotazione apposta sulla causale del prelievo di uno dei due titoli, recante la dicitura “INPS”.
Diritto
Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato.
Ed invero quanto alla qualificazione giuridica del fatto, ampiamente censurata dalla difesa nel primo motivo di ricorso, non può che condividersi la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito nel ritenere integrata nella vicenda de qua l’ipotesi della concussione, in luogo della corruzione prospettata da entrambi gli imputati.
Ricorda infatti il collegio che la giurisprudenza di questa Sezione si è ormai consolidata nel ritenere che il discrimine tra concussione o corruzione non può essere rinvenuto né in base al criterio dell’iniziativa, né a quello della conformità o contrarietà dell’atto ai doveri di ufficio, né a quello del vantaggio giusto o ingiusto, cui il privato tende, criteri tutti di valore indiziario e non di essenza.
Il vero elemento discriminante tra le due figure criminose si delinea solo considerando la posizione psicologica del privato a fronte del pubblico ufficiale: se tale posizione risulta viziata da “vis compulsiva” per prevaricazione di quest’ultimo si ha concussione, a nulla rilevando il vantaggio che il privato può direttamente trarre (ex multis Cass., Sez. 6^, 4 giugno 2001, Tramutola; Sez. 1^, 3 novembre 2003- 2 marzo 2004, n. 4898, rv. 227945).
In particolare si è affermato che mentre nella corruzione il rapporto tra le volontà dei soggetti è paritario e implica la libera convergenza delle stesse verso un comune obiettivo illecito - abuso come frutto dell’accordo erogatorio - ai danni della P.A., nella concussione il pubblico agente esprime una volontà costrittiva o induttiva, che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alla ingiuste pretese del primo -abuso diretto ad ottenere l’erogazione- (Cass., Sez. 6^, 19 ottobre 2001, Zuccotti e altri; 11 dicembre 1997, Sammarco).
Nella fattispecie concreta i giudici del gravame hanno fatto corretta applicazione dei menzionati principi, laddove, con motivazione adeguata e immune da vizi logici testualmente rilevabili, dopo avere analizzato con cura il contenuto delle conversazioni intercettate dalla parte offesa ed esaminato dettagliatamente le controdeduzioni difensive (le stesse di quelle poste a sostegno del ricorso) hanno evidenziato come da tali risultanze fosse palpabile la soggezione del F. nei confronti degli imputati e la sua posizione di debolezza, abilmente dagli stessi sfruttata per conseguire l’indebita percezione di danaro in cambio della sollecita adozione delle delibere, di stretta competenza dell’ufficio ricoperto dal coimputato M., concernenti sia la liquidazione dei contributi regionali, a lui spettanti per il servizio provvisorio di trasporto pubblico urbano prestato - peraltro già erogati dalla Regione e versati nelle casse comunali -, sia la proroga del servizio stesso, ovvero in cambio della promessa di favorirlo nella procedura di affidamento definitivo del servizio, per il quale il F. aveva diritto di preferenza.
Del pari destituita di fondamento appare la censura di cui al secondo motivo di ricorso.
Anche qui giova richiamare l’approdo ormai consolidato della giurisprudenza di questa Sezione, a mente del quale il reato di concussione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale si distinguono tra loro per le modalità delle azioni, poste in essere dall’agente, per cui si ha concussione quando l’abuso della qualità assume preminente incidenza prevaricatrice, che costringe il soggetto passivo dell’ingiusta prestazione, che egli sa non dovuta, mentre si ha truffa aggravata, quando la qualità di pubblico ufficiale concorre in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, il quale viene convinto ad offrire una prestazione che egli crede dovuta (Cass., Sez. 6^, 16 dicembre 2005- 23 gennaio 2006, n. 2677, rv. 233493; 5ottobre-26gennaio 1998, n. 11259; 16novembre 1993-17 febbraio 1994, n. 1926).
Nel caso in esame la prospettazione del reato addebitabile alla S. in termini di truffa aggravata è stata già esaminata dalla Corte distrettuale, che, nel respingerla, si è allineata al principio suindicato, distinguendo innanzi tutto la posizione dell’imputata, alla quale è stata addebitato il concorso nella concussione, incompatibile con l’ipotesi autonoma del reato di cui all’art. 640 c.p., e richiamando sul punto la prova, emergente dalle allegate registrazioni, dell’accordo esistente tra lui e l’assessore comunale per indurre il F. alle illecite dazioni di danaro.
Ed infatti, ai fini della configurabilità del concorso nel reato proprio di concussione di un extraneus, la prova della collusione tra il pubblico ufficiale e il privato non può essere desunta da un comune interesse insito in vincoli interpersonali o da un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma deve provenire da un quid pluris, ricavabile dalle modalità e dalle circostanze del fatto o dai rapporti personali intercorsi tra le parti, che - come nel caso in esame - dimostrino concretamente il raggiungimento di una intesa con il pubblico ufficiale (Cass., Sez. 6^, 5 novembre 2004-12 febbraio 2005, n. 5447, rv. 230875).
E non ha mancato il giudice del gravame di evidenziare come nella fattispecie la persona offesa fosse ben conscia di offrire una prestazione non dovuta e di conseguire vantaggi a lui dovuti.
Infine manifestamente infondata si rivela la censura di cui al terzo motivo di ricorso, concernente la prova della dazione del danaro, che mira a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una valutazione alternativa di merito, sulla quale peraltro ha già risposto il giudice del gravame, quando, alla stregua della documentazione bancaria acquisita, ha sottolineato che l’assegno di cinque milioni del 10 marzo 1994 servì da copertura per riscuotere la somma in contanti da versare e che allo stesso modo l’imputato si procurò la residua somma di quindici milioni con l’assegno in data 21 marzo 1994.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di questo grado, sostenute dalla parte civile F.I., liquidate, come da nota, in euro 2.216,25, oltre IVA e C.A.
Terrorismo y Estado de Derecho. Seminario Internacional de Derecho comparado
Dirección Prof. Dr. José Ramón Serrano-Piedecasas Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo
Coordinación Jesús Iván Mora GonzálezFecha 11 y 12 de septiembre de 2008
Lugar Universidad de Castilla-La Mancha Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Sala de Prensa
Financiación Ministerio de Educación y Ciencia (Proyecto de Investigación SEJ2006-04452) Vicerrectorado de Investigación de la UCLM
Colaboran Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
09:15 Palabras de bienvenida y presentación del seminario.
09:30 Mesa redonda.
“El Estado de Derecho y el fenómeno del terrorismo” (I) Prof. Dr. Luis Arroyo Zapatero. (CU - UCLM). Prof. Dr. J.A. García Amado. (CU – Univ. de León). Prof. Dr. Gonzalo Fernández (CU – Universidad de La República y Ministro AA.EE de Uruguay) Prof. Dr. Raúl Zaffaroni. (CU - UBA y miembro Tribunal Supremo argentino). Moderador y relator: Dª. Aurelia Richart (Profesora Asociada - UCLM)
11:30 - 12:00 Pausa – café.
“El Estado de Derecho y el fenómeno del terrorismo” (II). Prof. Dr. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre (CU – USA) Prof. Dr. Víctor Gómez Martín (TU - UB) Prof. Dr. José Ramón Serrano Piedecasas-Fernández. (CU - UCLM). Prof. Dr. Juan Terradillos. (CU - UCA) Moderador y relator: D. Matías Bailone (Becario de investigación – UCLM) 14:00 Almuerzo.
16:00 Mesa redonda. “La emergencia y el sistema penal” Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo. (TU - UCLM). Prof. Dr. Manuel Paredes Castañón (CU - EHU). Prof. Dr. Guillermo Portilla Contreras. (CU - UJAEN). Moderador y relator: D. Mario Capita Remezal (Profesor UC3M)
El pasado 7 de Agosto de 2008 faleciò el Prof. Dr. Juan José Bustos Ramírez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Chile, conocido por sus numerosas y destacadas publicaciones (entre otras: El pensamiento criminológico, 1983; Control social y sistema penal, 1987; Imputación objetiva: (cuestiones metodológicas y sistemáticas), 1988;
Coca-cocaína, entre el derecho y la guerra: (política criminal de la droga en los países andinos), 1990; Lecciones de derecho penal, 1997; Bases para una revisión de la teoría de la norma penal, 2004) no solo en la comunidad universitaria suramericana sino tambien europea, y en particular en Alemania y España, donde ha sido profesor en las Universidades de Lleida, La Laguna y en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde tuvo el cargo de Vicedecano y DirectorDepartamento de Ciencias Políticas y Derecho Penal.
El Prof. Bustos Ramírez, ademas de ser un Maestro del derecho penal y de las ciencias penales, ha sido Presidente de la Cámara de Diputados de Chile y un abogado muy reconocido por su defensa de los Derechos Humano.
Aqui bajo publicamos el homenaje de la Universid de Chile al Prof. Dr. Juan José Bustos Ramírez
“La U. de Chile despide con cariño al Pdte. de la Cámara de Diputados
El fallecido diputado Juan Bustos Ramírez es recordado por la comunidad académica por su destacada trayectoria en el ámbito jurídico y su vocación por la justicia y la defensa por los Derechos Humanos, expresadas desde los años en que se formó en esta Casa de Estudios y más tarde como académico y político de nuestro país.
Juan Bustos Ramírez, hijo de la Casa de Bello y profesor titular de Derecho Penal de esta institución, es recordado por sus pares como un hombre profundamente amable y querido al interior de la comunidad universitaria, que se dedicó con gran pasión a encontrar mecanismos que contribuyeran a resolver problemas sociales, como también a la lucha incansable por los Derechos Humanos.
Sus colegas docentes reconocen en él a un gran penalista, con una destacada trayectoria y prestigio, que trascendió la frontera chilena. Su vocación social lo llevó a asumir como diputado de la República en 2006 -por las comunas de Limache, Quilpué, Villa Alemana y Olmué- y más tarde como Presidente de la Cámara de Diputados, organizando su tiempo para no abandonar su compromiso académico con sus alumnos del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho, de nuestra Casa de Estudios.
“Tiene muchos seguidores”
La académica de Teoría Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, se emociona al recordar al Presidente de la Cámara de Diputados. “Juan era una persona muy amable, un hombre muy querido. Primero lo conocí de nombre, porque cuando ingresé a estudiar aquí en la Facultad, todavía no retornaba de España”, comentó a UChile.online la profesora que rememoró sus vivencias junto a Juan Bustos.
“No me voy a olvidar nunca de una conferencia que él dio -yo era doctorando en ese tiempo, estaba haciendo mi tesis doctoral sobre terrorismo-. Juan había visto algunas cosas sobre este tema. Un día después de la conferencia -ya era de noche, paseábamos por La Rúa- conversamos largo rato acerca de la inmensa necesidad que existía de modificar la ley de conductas terroristas en nuestro país. Debe haber sido por allá por el año 97 ó 98. Todavía no era diputado. Ya desde esa época él tenía la preocupación por hacer algo más allá de lo puramente teórico”, relató la académica.
“Era una persona muy querida en España. Lo es todavía, tiene muchos seguidores. Los catedráticos españoles lo respetan mucho. Además de inteligente, era bastante amable. Yo creo que, de los penalistas chilenos -después de Eduardo Novoa Monreal- ha sido la única persona que ha propuesto una teoría penal aplicable a un Estado democrático”, expresó Myrna Villegas.
“Calidad humana”
En tanto, el profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, VivianBullemore, recordó su destacada trayectoria académica y profesional.
“Cuando terminó sus estudios en la década del sesenta, obtuvo una beca para estudiar en Alemania con otro maestro del Derecho Penal moderno: el profesor Hans Welzel. Alcanzó así su primer doctorado en derecho penal. Después siguió como miembro del departamento y, en el último Gobierno Constitucional antes del golpe de Estado, fue abogado del Ministerio del Interior, en el Gobierno del Presidente Allende”, detalló.
“Después del golpe militar, salió al exilio. Luego de estar en Argentina y otros países, se radicó en España, donde -siendo chileno- llegó a la máxima categoría académica española y obtuvo el título de Catedrático, es decir, lo que para nosotros sería la calidad de Profesor Titular”, destacó Bullemore.
“El recuerdo que tengo de don Juan Bustos es muy bueno. Primero, fue un gran maestro, con mucha dedicación respecto de sus alumnos. Segundo, demostró siempre un gran cariño por nuestra universidad, la Universidad de Chile, y en especial por la Facultad de Derecho”, agregó el académico.
Respecto de su aporte profesional, el profesor recordó que fue uno de los impulsores para la creación de una legislación penal común en Latinoamérica, que se denominó el Código Penal Tipo, “donde se destacó abiertamente con su participación”. Relevó además su participación como coautor del libro, de consulta obligada en la disciplina, Los delitos contra las personas.
Finalmente, el académico recordó a Juan Bustos como “un profesor de excelencia, de mucha calidad humana, y que no obstante toda su configuración política después de la vuelta a la democracia, jamás dejó de asistir a sus obligaciones docentes y jamás renunció a ellas”.
Fuente: portal de la Universidad de Chile
Mira aqui bajo la despedida a Juan Bustos en la Càmera de Diputados de Chile: